Sentenza del 18/07/2018 n. 3080 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - sottoscrizione dell'esattore - non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La cartella esattoriale deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, il quale non richiede la sottoscrizione dell'esattore. È sufficiente che la cartella riporti l'intestazione idonea a identificarne la provenienza, l'importo dovuto e la relativa causale mediante l'apposito codice. La mancanza della firma, pertanto, non comporta di per sé l'invalidità della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento perché priva della sottoscrizione dell'esattore, ritenendo che tale omissione ne determinasse l'invalidità. La questione riguardava quindi la necessità della firma dell'agente della riscossione ai fini della validità della cartella prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella di pagamento è il documento utilizzato per la riscossione delle somme iscritte a ruolo e deve essere redatta secondo il modello ministeriale previsto. Tale modello non impone la sottoscrizione dell'esattore.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è invalida per la sola assenza della firma dell'agente della riscossione, quando sia redatta secondo il modello normativamente approvato.
- L'intestazione della cartella, insieme agli elementi identificativi dell'ente e dell'agente della riscossione, può essere sufficiente a dimostrarne la provenienza.
- Per verificare la validità formale della cartella occorre controllare anche la presenza dell'importo richiesto, della causale e del relativo codice, non soltanto l'eventuale sottoscrizione.
- La contestazione della cartella deve fondarsi su vizi effettivi, come l'assenza di elementi essenziali, l'erronea identificazione del debitore o del tributo, la mancata indicazione delle ragioni della pretesa o irregolarità nella notificazione; la sola mancanza della firma, in linea generale, non è sufficiente.
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