Sentenza del 18/07/2018 n. 3090 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA PRIVATA - IN DATA ANTECEDENTE IL 10 SETTEMBRE 2017 - EFFETTI GIURIDICI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione effettuata anteriormente al 10 settembre 2017 tramite un'agenzia postale privata, anziché tramite Poste Italiane S.p.A., è stata qualificata come inesistente. Di conseguenza, essa non poteva essere sanata dalla costituzione in giudizio delle controparti, poiché l'inesistenza della notificazione non è soggetta a sanatoria per raggiungimento dello scopo. Il principio è richiamato da Cassazione, ordinanza 11 ottobre, n. 23887.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione, effettuata tramite un'agenzia di posta privata, del ricorso introduttivo del giudizio in data anteriore al 10 settembre 2017. L'art. 1 della legge n. 124/2017 ha abrogato la riserva in favore di Poste Italiane S.p.A. per determinati servizi postali e ha consentito, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'utilizzo di operatori privati, ma la disposizione non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. Inoltre, l'effettiva operatività della liberalizzazione presupponeva il rilascio delle nuove licenze individuali secondo le regole stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Norme richiamate
Art. 1, legge n. 124/2017
Abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 e liberalizzazione dei servizi postali già riservati
La norma consente l'effettuazione delle notificazioni a mezzo posta tramite operatori privati a decorrere dal 10 settembre 2017, ma non si applica retroattivamente. La liberalizzazione è inoltre subordinata al rilascio delle nuove licenze individuali previste dalla disciplina regolamentare.
Art. 4, d.lgs. n. 261/1999
Riserva dei servizi postali a favore del fornitore del servizio universale
Prima della liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017, la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari doveva essere affidata a Poste Italiane S.p.A.; l'utilizzo di un'agenzia privata determinava l'inesistenza della notificazione.
Cassazione, ordinanza 11 ottobre, n. 23887
Conferma che la notificazione di un atto giudiziario tramite operatore postale privato prima della piena operatività della liberalizzazione è inesistente e non può essere sanata dalla costituzione della parte destinataria.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione postale occorre fare riferimento alla disciplina vigente alla data in cui la notificazione è stata eseguita.
- Una norma che liberalizza un servizio non si applica automaticamente agli atti compiuti prima della sua entrata in vigore, salvo che abbia espressa natura interpretativa o efficacia retroattiva.
- Prima del 10 settembre 2017, la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta doveva essere effettuata tramite Poste Italiane S.p.A.; l'utilizzo di un operatore privato comportava l'inesistenza della notificazione.
- L'inesistenza della notificazione è più grave della semplice nullità e, in linea generale, non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario.
- Anche dopo la liberalizzazione, la validità della notificazione tramite operatore privato richiede il rispetto delle condizioni autorizzative e delle licenze previste dalla normativa applicabile.
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