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Sentenza

Sentenza del 18/07/2018 n. 3081 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento - controllo automatizzato ex art 36bis dpr 600/73 - Termine di rettifica - ordinatorio e non perentorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione del contribuente è stata respinta. Il termine annuale previsto dall’art. 36-bis è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina automaticamente la decadenza dell’Amministrazione dal potere di effettuare la rettifica. La soluzione è coerente con Cass. 3 aprile 2013, n. 8055.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la natura del termine annuale previsto per il controllo automatizzato e la rettifica formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente riteneva che il termine fosse decadenziale e quindi perentorio, con conseguente invalidità della rettifica eseguita oltre la sua scadenza. La decisione ha invece ritenuto che tale termine non abbia natura decadenziale e non comporti, di per sé, la perdita del potere dell’Amministrazione di procedere alla rettifica.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e le rettifiche formali. Il termine annuale previsto dalla disposizione non è stato interpretato come termine decadenziale o perentorio; pertanto, il suo superamento non comporta automaticamente l’invalidità della rettifica.

  • Cassazione civile, 3 aprile 2013, n. 8055

    Conferma che il termine relativo alla rettifica formale prevista dall’art. 36-bis non ha natura decadenziale e deve essere considerato ordinatorio, salvo che altre specifiche disposizioni stabiliscano diversamente.

Massime di principio

  • Il semplice superamento del termine annuale previsto per il controllo automatizzato ex art. 36-bis non comporta automaticamente la decadenza dell’Amministrazione finanziaria.
  • Perché un termine sia perentorio e la sua inosservanza determini la perdita del potere, tale effetto deve risultare espressamente dalla legge o essere ricavabile con certezza dalla sua funzione e formulazione.
  • La tardività della rettifica non è, da sola, sufficiente a ottenere l’annullamento dell’atto: occorre verificare eventuali ulteriori violazioni, come il superamento di termini decadenziali diversi, l’assenza dei presupposti del controllo automatizzato o vizi della comunicazione e della motivazione.
  • La qualificazione del termine come ordinatorio non esclude che ritardi ingiustificati possano avere rilievo sotto altri profili, ma non producono automaticamente l’inefficacia della rettifica.

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