Sentenza del 18/07/2018 n. 3081 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento - controllo automatizzato ex art 36bis dpr 600/73 - Termine di rettifica - ordinatorio e non perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta. Il termine annuale previsto dall’art. 36-bis è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina automaticamente la decadenza dell’Amministrazione dal potere di effettuare la rettifica. La soluzione è coerente con Cass. 3 aprile 2013, n. 8055.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la natura del termine annuale previsto per il controllo automatizzato e la rettifica formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente riteneva che il termine fosse decadenziale e quindi perentorio, con conseguente invalidità della rettifica eseguita oltre la sua scadenza. La decisione ha invece ritenuto che tale termine non abbia natura decadenziale e non comporti, di per sé, la perdita del potere dell’Amministrazione di procedere alla rettifica.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e le rettifiche formali. Il termine annuale previsto dalla disposizione non è stato interpretato come termine decadenziale o perentorio; pertanto, il suo superamento non comporta automaticamente l’invalidità della rettifica.
Cassazione civile, 3 aprile 2013, n. 8055
Conferma che il termine relativo alla rettifica formale prevista dall’art. 36-bis non ha natura decadenziale e deve essere considerato ordinatorio, salvo che altre specifiche disposizioni stabiliscano diversamente.
Massime di principio
- Il semplice superamento del termine annuale previsto per il controllo automatizzato ex art. 36-bis non comporta automaticamente la decadenza dell’Amministrazione finanziaria.
- Perché un termine sia perentorio e la sua inosservanza determini la perdita del potere, tale effetto deve risultare espressamente dalla legge o essere ricavabile con certezza dalla sua funzione e formulazione.
- La tardività della rettifica non è, da sola, sufficiente a ottenere l’annullamento dell’atto: occorre verificare eventuali ulteriori violazioni, come il superamento di termini decadenziali diversi, l’assenza dei presupposti del controllo automatizzato o vizi della comunicazione e della motivazione.
- La qualificazione del termine come ordinatorio non esclude che ritardi ingiustificati possano avere rilievo sotto altri profili, ma non producono automaticamente l’inefficacia della rettifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3045 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3077 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3080 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3088 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 18 lug 2018Sentenza del 18/07/2018 n. 3090 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →