Sentenza del 18/07/2018 n. 3088 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
CARTELLA DI PAGAMENTO-NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - LEGITTIMITA' - REQUISITI ESSENZIALI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente mediante raccomandata postale, sostenendo che il concessionario dovesse rispettare le forme previste per le notificazioni effettuate a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario e che, in caso di consegna a una persona di famiglia rinvenuta presso la residenza del destinatario, fosse necessario inviare anche una raccomandata informativa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo che il concessionario utilizzi direttamente la procedura semplificata prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, inoltrando la cartella tramite raccomandata senza applicare le formalità proprie della notificazione a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario. Inoltre, quando la cartella è consegnata a una persona di famiglia trovata presso la residenza del destinatario, la normativa non richiede un ulteriore invio di raccomandata informativa.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
La disposizione consente al concessionario della riscossione di notificare la cartella di pagamento direttamente mediante il servizio postale, anche tramite raccomandata, senza dover seguire necessariamente la disciplina prevista per le notificazioni a mezzo posta effettuate dall'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella di pagamento può essere validamente eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata postale, secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
- Non è necessario applicare alla notificazione diretta del concessionario tutte le formalità previste per le notificazioni postali eseguite dall'ufficiale giudiziario.
- La consegna della cartella a una persona di famiglia rinvenuta presso la residenza del destinatario può essere sufficiente a perfezionare la notificazione, senza obbligo di ulteriore raccomandata informativa, quando tale adempimento non sia previsto dalla disciplina applicabile.
- La validità della notificazione deve essere valutata principalmente alla luce della procedura speciale prevista per le cartelle di pagamento, e non automaticamente sulla base delle regole generali delle notificazioni civili.
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