Sentenza del 18/07/2018 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Notifica all'estero - atti di accertamento - prova - ricevuta di ritorno - esibizione - è necessaria - mancanza - inesistenza della notifica - consegue - sanabilità - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica di un avviso di accertamento effettuata all’estero mediante raccomandata. L’Ufficio non era in grado di esibire la ricevuta di ritorno originale, smarrita dall’operatore postale, ma soltanto un duplicato recante la firma di un soggetto diverso dal contribuente e privo di qualsiasi rapporto con lui. È stata inoltre contestata la successiva reiterazione della notifica presso l’ultimo indirizzo italiano, nonostante il contribuente fosse iscritto all’AIRE e la sua residenza estera fosse effettivamente conosciuta.
La decisione
La notifica è stata ritenuta inesistente, poiché non è stata fornita una prova idonea dell’avvenuta consegna dell’atto al contribuente o a un soggetto legittimato a riceverlo. L’inesistenza della notifica comporta la caducazione degli effetti dell’avviso di accertamento e non può essere sanata mediante la successiva notifica effettuata presso l’ultimo luogo di residenza in Italia. Quando il contribuente è iscritto all’AIRE e l’Amministrazione conosce la sua residenza estera, l’Ufficio deve procedere alla notifica all’estero e non può scegliere discrezionalmente un diverso indirizzo italiano.
Massime di principio
- Per la notifica di un atto tributario all’estero è necessario dimostrare con documentazione attendibile l’effettiva consegna al destinatario o a un soggetto legittimato; un duplicato della ricevuta con firma di un terzo estraneo non è sufficiente.
- La mancanza della ricevuta di ritorno originale può impedire la prova della notifica quando gli elementi sostitutivi non consentono di collegare la consegna al contribuente.
- La notifica priva degli elementi essenziali può essere qualificata come inesistente, con conseguente inefficacia dell’atto notificato, e non semplicemente come irregolare o nulla.
- La notifica inesistente non è sanabile attraverso una successiva notifica effettuata presso un indirizzo diverso da quello estero conosciuto dall’Amministrazione.
- Per i contribuenti iscritti all’AIRE, quando la residenza estera è conosciuta, l’Amministrazione deve utilizzare il corretto canale di notificazione all’estero e non può notificare liberamente presso l’ultima residenza italiana.
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