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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14559/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era imputata per diffamazione a mezzo stampa per avere affermato che Antonietta D'Aquino fosse parente (inizialmente figlia, poi rettificata in nipote) del parlamentare Saverio D'Aquino, indagato per associazione di tipo mafioso. La difesa ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo: 1) esercizio del diritto di cronaca e affidamento su precedenti pubblicazioni di testate autorevoli (mancata verifica della notizia); 2) esistenza della scriminante o della scusante per aver riportato notizie già pubblicate e non rettificate; 3) riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza e per l'accurata ricerca di fonti effettuata dall'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non si realizza quando il cronista si limita ad affidarsi a precedenti articoli senza effettuare verifiche efficaci e non superare ogni dubbio. Ha escluso la contiguità fra le condotte contestate e il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) nonostante l'aggravante ex art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203; ha ritenuto non applicabile la scusante evocata dalla difesa e ha giudicato legittima la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per carenza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile, la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese della parte civile per complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati; la Corte ha ritenuto che le censure sollevate fossero improponibili in sede di legittimità o manifestamente infondate

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla responsabilità penale; la Corte non ha ritenuto applicabile alcuna esimente che esclusa la colpevolezza in base ai fatti allegati

  • art. 51 cod. pen.

    Norma sulle scriminanti; la Corte ha osservato che l'esercizio del diritto di cronaca (scriminante) richiede la verifica della notizia e non può derivare dal solo affidamento su altre pubblicazioni

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile scusante; la Corte ha escluso l'applicabilità della scusante perché non è emersa adeguata diligenza nella verifica della notizia

  • art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    Aggravante richiamata in capo all'indagato Saverio D'Aquino; la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale aggravante non equivale a dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis

  • artt. 192 e 196 cod. proc. pen.

    Norme sulla prova e sui mezzi di prova invocate dalla difesa; la Cassazione ha ritenuto che le questioni attengono al merito e alla valutazione fattuale e non siano sindacabili in sede di legittimità

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che, dopo la riforma normativa, non basta l'incensuratezza per ottenere la diminuente e il giudice può negarla per carenza di elementi positivi

  • art. 69 cod. pen.

    Riferita nella cornice delle circostanze e della determinazione della pena; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; richiamata nel contesto delle valutazioni sull'entità della sanzione e dei benefici (es. sospensione condizionale concessa in sede di merito)

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione mafiosa: la Corte ha escluso che le condotte contestate fossero equivalenti o 'contigue' a tale fattispecie, rilevando diversità di natura e gravità rispetto ai reati contestati

Massime di principio

  • Il diritto di cronaca non esime dalla responsabilità quando il giornalista si limita a riprendere notizie da altre testate senza effettuare verifiche autonome: la diligenza richiesta consiste nel compiere le possibili e ragionevoli verifiche per vincere ogni dubbio sulla veridicità del fatto
  • La semplice esistenza di precedenti pubblicazioni non costituisce di per sé fonte di scriminante o scusante; l'assenza di rettifiche da parte di terzi non elimina l'onere di verificare, soprattutto se i fatti risalgono nel tempo
  • L'applicazione di un'aggravante (come quella prevista dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) non implica automaticamente la configurazione del reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis: deve esservi corrispondenza fattuale e giuridica tra le condotte
  • Le questioni di merito relative alla valutazione delle prove e alla credibilità delle fonti sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente e logica; la cassazione interviene solo su profili di diritto o su vizio motivazionale grave
  • Per ottenere le circostanze attenuanti generiche non è sufficiente l'incensuratezza: serve la presenza di elementi positivi di segno favorevole che giustifichino la diminuente

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