Cassazione Penale, Ordinanza n. 02347/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano, in sostanza, la rivalutazione dell'attendibilità della giustificazione offerta dall'imputato rispetto alla versione dei fatti dei verbalizzanti, quindi un diverso apprezzamento del compendio probatorio; inoltre venivano censurati il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudizio sulla recidiva reiterata e infraquinquennale e la quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte ha ritenuto tali censure, in larga parte, riproduttive di questioni già dedotte in appello e risolte con motivazione corretta e logicamente adeguata, e comunque dirette a sollecitare una rilettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi proponevano una mera contestazione del giudizio di merito già svolto in appello, chiedendo una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa al giudice di legittimità in presenza di una motivazione compiuta e logica. Ha inoltre giudicato generiche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da adeguata motivazione sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla recidiva sia sulla determinazione dell'aumento per continuazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato di evasione per il quale l'imputato era stato condannato in appello.
individua il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato e ritenuto in sentenza.
le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state ritenute generiche e comunque non scrutinabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua del giudice di merito.
la Corte richiama la recidiva reiterata e infraquinquennale come profilo rimesso alla valutazione del giudice di merito, quando adeguatamente motivato.
l'aumento di pena per la continuazione tra reati è stato ritenuto espressione del trattamento sanzionatorio, insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura diretta delle fonti di prova né una nuova valutazione dell'attendibilità delle persone escusse, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione compiuta e logica.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice d'appello con argomenti giuridicamente corretti.
- Le doglianze concernenti attenuanti generiche, recidiva e aumento di pena per continuazione attengono al trattamento sanzionatorio e sono sottratte al sindacato di legittimità se il giudice di merito ha fornito motivazione esauriente e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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