Cassazione Civile, Ordinanza n. 22448/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo datore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da una terza datrice di ipoteca, destinataria del precetto intimato sulla base di un mutuo fondiario stipulato tra il creditore originario e la società mutuataria. La opponente sosteneva, in sintesi, la nullità del contratto di mutuo per frode alla legge, difetto di causa in concreto e usurarietà dei tassi applicati, anche in relazione a rapporti collegati (conto corrente, mutuo e finanziamento). Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo non provati sia il carattere di mutuo di scopo sia la frode alla legge, sia l'usurarietà degli interessi; la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova della mancanza delle condizioni economiche del conto corrente e, così facendo, avesse invertito l'onere probatorio e violato il principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il motivo di ricorso nel merito perché rileva d'ufficio un vizio pregiudiziale: nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa dal terzo proprietario o datore di ipoteca deve partecipare anche il debitore originario, quale litisconsorte necessario. Poiché la società mutuataria/debitrice principale non era stata evocata nel giudizio, il contraddittorio era non integro. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al Tribunale di Spoleto, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la controversia con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. L'esame del motivo di ricorso resta assorbito.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione della prova e al principio di non contestazione.
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla ripartizione dell'onere della prova.
Indica il vizio denunciato di violazione o falsa applicazione di legge.
Indica la trattazione in adunanza camerale.
È la base della cassazione con rinvio al giudice di primo grado per il vizio di integrazione del contraddittorio.
Richiamati per affermare che, nell'espropriazione contro il terzo proprietario, sono parti sia il terzo assoggettato all'esecuzione sia il debitore originario.
Richiamato nel passaggio sulla rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio, ma ritenuto non necessario nella specifica ipotesi esaminata.
art. 111, comma 2, Cost.
Evocato per escludere la rimessione al primo giudice quando l'azione è originariamente improponibile, in ragione della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario o dal terzo datore di ipoteca contro il creditore procedente, il debitore originario è litisconsorte necessario e deve partecipare al processo, perché l'accertamento sull'azione esecutiva produce effetti diretti anche nei suoi confronti.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, se non rilevata nei gradi di merito, deve essere rilevata d'ufficio in cassazione.
- Quando il difetto di contraddittorio riguarda un giudizio esecutivo non originariamente improponibile, la conseguenza è la cassazione con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.
- In presenza di un vizio pregiudiziale di integrazione del contraddittorio, l'esame dei motivi di ricorso di merito resta assorbito.
- La previsione della cassazione senza rinvio per improponibilità originaria dell'azione è eccezionale e non si applica quando l'opposizione del terzo datore di ipoteca era in sé proponibile.
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