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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09983/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Un ente locale aveva occupato un fondo privato in località Pattano per la realizzazione di una rete idrica e fognaria, nell'ambito di un procedimento espropriativo non portato a termine, e aveva poi imposto una servitù determinando un indennizzo che i proprietari non avevano accettato. La Corte d'appello aveva qualificato l'area come non edificabile e aveva liquidato un valore unitario dei terreni agricoli, riconoscendo un importo complessivo che comprendeva anche il danno da occupazione illegittima e un danno non patrimoniale. Il ricorrente ha censurato, con il terzo motivo esaminato con priorità logica, la violazione degli artt. 1038 c.c. e 42-bis d.P.R. 327/2001 e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente liquidato i 158 mq materialmente occupati dalla condotta di acquedotto al pieno valore di mercato, come se fossero stati espropriati, invece che in una percentuale del loro valore tenendo conto della natura interrata dell'opera e del fatto che il suolo era rimasto in proprietà dei privati, i quali potevano continuare a usare il soprassuolo. Gli altri motivi attenevano a profili di stima dei danni consequenziali e alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo. Ha osservato che la Corte d'appello aveva determinato il valore della fascia laterale di rispetto con una riduzione, ma non aveva spiegato il criterio di stima della parte direttamente occupata, lasciando intendere di averla valutata integralmente al prezzo di mercato, senza giustificare perché, trattandosi di opera interrata e non di espropriazione, il "valore secondo la stima" dovesse coincidere con l'intero valore del bene. La Cassazione ha qualificato tale deficit motivazionale come anomalia rilevante ai fini del controllo di legittimità e come indice di violazione della regola secondo cui l'indennità di asservimento va determinata in modo proporzionalmente ridotto rispetto al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale rispetto all'espropriazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 1038 c.c., perché riferito alla diversa ipotesi delle servitù coattive di acquedotto e scarico e non alle opere pubbliche soggette alla disciplina speciale dell'espropriazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1038 c.c.

    "valore secondo la stima"

    non si applica alla fattispecie di asservimento per opera pubblica; riguarda la diversa ipotesi delle servitù coattive di acquedotto e scarico e presuppone la perdita della disponibilità della parte di terreno occupata

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    norma invocata dal ricorrente nella disciplina delle occupazioni e dell'acquisizione sanante; il riferimento serve a escludere la liquidazione come se vi fosse espropriazione integrale

  • art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001

    l'indennità di asservimento deve essere determinata riducendo proporzionalmente il valore venale del bene in ragione della minore compressione del diritto reale rispetto all'espropriazione

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è scrutinabile quando emerge dal testo della sentenza come anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante

  • art. 360 c.p.c.

    un vizio di motivazione in diritto può rilevare come indice della violazione o falsa applicazione della norma sostanziale richiamata

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente applicato nel decisum, ma la decisione richiama il necessario supporto fattuale e motivazionale della stima

  • d.P.R. n. 327 del 2001

    disciplina speciale delle espropriazioni che preclude l'applicazione analogica dell'art. 1038 c.c. alle opere pubbliche

Massime di principio

  • Nella determinazione dell'indennità di asservimento per opere pubbliche, il giudice deve rapportare il ristoro alla minore compressione del diritto reale rispetto all'espropriazione e non può automaticamente coincidere con il pieno valore venale del bene.
  • L'art. 1038 c.c. non è applicabile alle servitù imposte nell'ambito di procedure espropriative o di opere pubbliche, perché disciplina una fattispecie diversa e presuppone la perdita della disponibilità della porzione occupata.
  • La liquidazione dell'indennità deve essere sorretta da una motivazione che renda comprensibile il criterio estimativo adottato; l'adesione a formule o massime giurisprudenziali, senza spiegazione del passaggio sussuntivo, integra anomalia motivazionale censurabile in cassazione quando emerge dal testo della sentenza.
  • Il vizio motivazionale può tradursi in violazione di legge quando la motivazione insufficiente o apodittica denuncia l'erronea applicazione della regola sostanziale posta a base della decisione.

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