Cassazione Penale, Sentenza n. 36188/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'8/10/2021, che aveva confermato la condanna di Alberto Albanese (quattro mesi di reclusione e risarcimento danni) per il reato di cui all'art. 615-ter c.p. Il motivo unico denunciava vizi motivazionali e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto). In sede di memoria l'imputato ha inoltre eccepito, in via alternativa, l'intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che, valutando unitariamente modalità della condotta e suoi effetti, aveva escluso la tenuità del fatto alla luce dell'abitualità (tre accessi abusivi) e del pressante controllo esercitato dall'imputato, anche sulle email scambiate dalla persona offesa con il difensore, con effetti lesivi e di vulnerabilità sulla vittima e sull'esercizio del diritto di difesa. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la Corte non ha esaminato nei dettagli le questioni sulla prescrizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00; nulla è stato liquidato per le spese della parte civile in assenza di domanda e nota spese.
Norme richiamate
Norma del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità ai sensi di tale articolo per gli accessi illeciti contestati.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha escluso la sua applicazione a causa dell'abitualità della condotta, della gravità delle modalità e degli effetti sulla vittima; la Cassazione ha ritenuto la valutazione motivata e complessiva corretta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali entro cui è stato enunciato il motivo del ricorso in cassazione (specificità del motivo) e le relative conseguenze sulla valutazione di ammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevante ai fini procedurali sulla istruttoria delle conclusioni scritte.
Prevede la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende.
Sez. U., n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)
Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
Richiama il principio secondo cui la valutazione della tenuità del fatto è complessa e richiede una considerazione equilibrata di modalità della condotta, entità del danno/pericolo e grado di colpevolezza.
Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Sez. U. n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
Precisazione che la pluralità di reati in continuazione non esclude di per sé il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per tenuità; occorre valutazione complessiva di indicatori quali natura e gravità delle condotte, finalità, modalità esecutive, conseguenze, periodo e intensità del dolo.
Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale) e Sez. U., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Sez. U. n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Principio consolidato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce che, in quella sede, siano fatti valere o rilevati d'ufficio i meccanismi di estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e bilanciata di modalità della condotta, entità del danno o pericolo e grado di colpevolezza: non è sufficiente considerare isolatamente l'entità dell'offesa.
- La pluralità di atti o la continuazione tra reati non escludono automaticamente la possibilità di riconoscere la tenuità del fatto, ma rendono necessaria un'analisi organica degli indicatori fattuali (natura e gravità delle condotte, motivazioni, conseguenze, periodo di tempo, intensità del dolo).
- Comportamenti reiterati e mirati a controllare o interferire con la vita privata della vittima, e in particolare la sorveglianza sulle comunicazioni con il difensore, aggravano la valutazione e possono ostare al riconoscimento della tenuità del fatto.
- Un ricorso per cassazione privo di specificità e manifestamente infondato è dichiarato inammissibile; ciò preclude anche la possibilità di far valere in quella sede la prescrizione come causa di estinzione del reato.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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