Cassazione Civile, Sentenza n. 10321/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate rigettando i ricorsi della contribuente avverso otto avvisi di liquidazione per imposta di registro applicata in misura proporzionale su sentenze giudiziarie che avevano accertato diritti patrimoniali relativi a domande di ammissione al passivo fallimentare (crediti ammessi con riserva). Parmalat ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8 (Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986) e dell'art. 20 del medesimo d.P.R., nonché richiamato norme della legge fallimentare (art. 95 l. n. 267/1942) e profili costituzionali (artt. 3, 24, 53). Inoltre Parmalat ha chiesto l'estinzione parziale del processo per alcuni avvisi: aveva definito agevolmente cinque avvisi ai sensi dell'art. 5, l. 130/2022
La decisione
Per i cinque avvisi per i quali Parmalat ha presentato domanda e pagamento di definizione agevolata (avvisi numeri 2007/001/SC/000001731/003, 2007/001/SC/000001745/004, 2007/001/SC/000001746/004, 2007/001/SC/000001748/003, 2007/001/SC/000001750/006) la Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto che le spese relative restino a carico di chi le ha anticipate, come previsto dall'art. 5 della l. 130/2022. Quanto al resto del ricorso, la Corte ha rigettato il gravame ritenendo il motivo infondato e ha confermato il principio già affermato da questa Corte (Cass. n. 2934/2022 e altri precedenti): le sentenze che, in esito a giudizio contenzioso, accertano l'esistenza ed efficacia di un credito nei confronti della procedura concorsuale (anche se il credito era stato ammesso in primo momento con riserva) sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. Pertanto il ricorso è rigettato nel resto e Parmalat è condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 8 (lett. c))
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La Corte interpreta che le sentenze emesse in giudizio contenzioso che accertano l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti della procedura concorsuale sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della lett. c dell'art. 8; l'imposta fissa si applica solo agli atti espressamente indicati nella nota II dell'art. 8
Il motivo di violazione dell'art. 20 è stato dichiarato assorbito e ritenuto non autosufficiente, anche per mancata specificazione dei presupposti di fatto nel ricorso in cassazione
Legge fallimentare (l. n. 267/1942), art. 95
art. 95 l. n. 267/1942 (versione applicabile all'epoca dei fatti)
Norma richiamata a supporto delle questioni relative all'ammissione dei crediti al passivo; la Corte ha valutato che l'ammissione con riserva non esclude la contesa sulla natura ed entità del credito, rilevando il carattere contenzioso delle sentenze oggetto di registrazione
Legge 11 novembre 2022, n. 130, art. 5 (definizione agevolata)
L'adesione e il pagamento previsti dalla definizione agevolata determinano l'estinzione del processo rispetto agli avvisi definiti, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e regole sulle spese stabilite dalla legge
Codice di procedura civile, art. 391
Articolo applicato per dichiarare l'estinzione del processo in relazione agli avvisi definiti tramite la procedura di definizione agevolata
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 53
artt. 3, 24, 53 Costituzione
Richiamati dalla ricorrente per profili di illegittimità costituzionale; la Corte non ha ritenuto i rilievi decisivi o specificati a sufficienza per invalidare l'applicazione delle norme tributarie contestate
Giurisprudenza della Cassazione citata
Cass. n. 2934/2022; Cass. Sez. 5 - nov. 2021 n. 34397
Precedenti della Corte che hanno già affermato il principio sull'assoggettamento all'imposta proporzionale delle sentenze che accertano crediti contro procedure concorsuali; la sentenza conferma e applica questi precedenti
Massime di principio
- Le sentenze emesse in esito a procedimenti contenziosi che accertano l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti di una procedura concorsuale sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.
- L'ammissione di un credito al passivo 'con riserva' non elimina il carattere controverso della domanda quando successivamente vi siano opposizioni o contestazioni: la decisione che definisce la controversia resta atto contenzioso rilevante ai fini dell'imposta.
- La presentazione e il pagamento di una domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 della l. 130/2022 estingue il processo rispetto agli avvisi definiti; in tal caso il giudice deve dichiarare l'estinzione e applicare le regole sulle spese previste dalla legge.
- Se si vuole contestare l'applicazione dell'art. 8 o di altri articoli del d.P.R. 131/1986 in Cassazione, è necessario specificare chiaramente i presupposti di fatto e la violazione normativa; i profili generici o non dimostrati sono dichiarati assorbiti o inammissibili.
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione va considerata vincolante: quando esistono precedenti che hanno già definito il principio (es. Cass. n. 2934/2022), è difficile ottenere un esito diverso a meno di mutamento della normativa o di fatti nuovi significativi.
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