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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38821/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Milano per violazione del divieto di reformatio in peius e per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In primo grado il Tribunale di Monza aveva inflitto a Ciampa la pena di 4 mesi di arresto e euro 800 di ammenda (pena base 6 mesi e euro 1.200). In appello la Corte ha dichiarato una "parziale riforma" ma ha determinato la pena in 6 mesi di arresto ed euro 600 di ammenda, ossia una pena più grave rispetto al primo grado nonostante avesse affermato di voler applicare la diminuente per il rito abbreviato. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) e l'erronea applicazione della diminuente prevista per le contravvenzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'aumento della pena in appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, integra la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.). Pur non ravvisando un contrasto materiale tra motivazione e dispositivo correggibile ex art. 130 c.p.p., la Corte ha ritenuto possibile determinare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i, c.p.p., applicando la diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. per il rito abbreviato sulle contravvenzioni. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena e l'ha rideterminata in 3 mesi di arresto ed euro 600 di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma sostanziale relativa al reato contestato; citata per identificare il reato per il quale è stato determinato il trattamento sanzionatorio.

  • art. 597 c.p.p.

    Divieto di reformatio in peius: vieta che, in assenza di impugnazione della parte pubblica, la decisione di grado successivo peggiori la posizione del reo; la Corte ha ritenuto violata questa norma dalla sentenza d'appello.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    Prevede la diminuente per il rito abbreviato; applicata alle contravvenzioni comporta la riduzione della pena (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che dovesse essere ridotta della metà sulla pena base).

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la correzione degli errori materiali tra motivazione e dispositivo; la Corte ha escluso l'operatività di questo rimedio perché la discrepanza era un errore di diritto e non un mero errore materiale.

  • art. 619 c.p.p.

    Regola il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato; richiamato per spiegare i limiti del potere correttivo in assenza di motivi di impugnazione ammissibili.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha osservato che il motivo proposto (correzione di errata indicazione della pena) non rientrava tra i motivi ammessi per la rettifica ex art. 619 c.p.p.

  • art. 620, comma 1, lett. i, c.p.p.

    Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, in casi ritenuti superflui il rinvio, di decidere la causa e determinare la pena; la Corte lo ha utilizzato per rideterminare direttamente la pena in 3 mesi e euro 600.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce che la Corte d'appello peggiori la posizione del condannato in assenza di impugnazione del pubblico ministero; conseguentemente un aumento della pena in appello può essere annullato dalla Cassazione.
  • Non tutti gli errori tra motivazione e dispositivo sono correggibili come mere correzioni materiali: se manca un contrasto materiale e si tratta di errore di diritto (es. errata valutazione dell'applicabilità di una diminuente), il rimedio ex art. 130 c.p.p. non opera.
  • Quando la decisione impugnata contiene elementi di fatto e di diritto sufficienti e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e decidere la causa, compresa la rideterminazione della pena (art. 620 c.p.p.).
  • Per il rito abbreviato la diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere correttamente applicata: per le contravvenzioni la riduzione può essere della metà; un'applicazione errata costituisce motivo per cassazione.
  • Se la parte pubblica non impugna, il giudice d'appello deve astenersi dal peggiorare la posizione del condannato; in presenza di dubbio sull'entità della pena applicabile dopo la diminuente, il rimedio più sicuro è una decisione favorevole al principio di non aggravamento senza impugnazione da parte del P.M.
  • Errori meramente formali nel dispositivo (es. differenza tra ammontare indicato nella motivazione e nel dispositivo) non sempre permettono che la Cassazione li corregga: la ammissibilità del motivo e la natura dell'errore (materiale vs giuridico) sono decisive.

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