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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8651 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Istituto religioso ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo: la tardività dell'accertamento rispetto al termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11; l'assenza o insufficienza di motivazione dell'atto; il diritto all'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del medesimo decreto, in quanto ente religioso qualificato come ONLUS e destinato ad attività di assistenza sanitaria a malati di mente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In Cassazione ha inoltre denunciato l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, l'omessa pronuncia sulla rilevanza della qualifica di ONLUS e l'omessa o inadeguata valutazione della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza d'appello, escludendo che essa costituisse un mero rinvio alla decisione di primo grado. Ha stabilito che la sola qualifica di ONLUS o di ente religioso non dà diritto all'esenzione ICI: occorre dimostrare, in concreto, sia il requisito soggettivo sia il requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività esenti svolte senza modalità commerciali. L'attività sanitaria, anche se esercitata da un ente religioso e anche se gli eventuali utili sono destinati a finalità sociali o religiose, può avere natura commerciale e non beneficia automaticamente dell'esenzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    "esenzione" per gli immobili utilizzati dagli enti individuati dalla norma per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose e di culto

    L'esenzione ICI richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Non è sufficiente la natura religiosa o la qualifica di ONLUS del proprietario; l'attività svolta nell'immobile deve essere verificata concretamente e non deve avere modalità commerciali.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    Disciplina i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ICI. Nel caso esaminato, la censura sulla tardività non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    Individua le attività di religione o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione. L'esenzione non si estende automaticamente alle attività sanitarie svolte da enti ecclesiastici.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    È richiamato per individuare il requisito soggettivo dell'ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis

    La disciplina sulla perdita della qualifica di ente non commerciale incide sulla natura soggettiva dell'ente, ma non sostituisce la verifica del requisito oggettivo relativo all'attività concretamente svolta nell'immobile.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    La qualifica di ONLUS non comporta, di per sé, l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, e successive modifiche

    "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse"; successivamente: "che non abbiano esclusivamente natura commerciale"

    Le modifiche successive alla disciplina dell'esenzione hanno carattere innovativo e non interpretativo; pertanto non possono essere applicate retroattivamente per riconoscere l'esenzione relativa all'anno 2004.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto. Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere l'oggetto della controversia e il percorso logico della decisione.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può anche richiamare le ragioni della decisione di primo grado, purché il giudice d'appello faccia proprie tali ragioni in modo comprensibile e non si limiti a un rinvio meramente apparente.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale basata sull'attività svolta nell'immobile non basta dimostrare la natura pubblica, religiosa, non commerciale o ONLUS del proprietario: occorre provare concretamente come l'immobile viene utilizzato.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca. Sono normalmente necessari documenti e fatti specifici sull'uso esclusivo dell'immobile, sull'organizzazione dell'attività e sulle sue modalità economiche.
  • Un'attività sanitaria può essere considerata commerciale anche quando è svolta da un ente religioso, nell'ambito di finalità sociali o in collegamento con il Servizio sanitario nazionale. La destinazione degli eventuali utili a fini istituzionali non elimina automaticamente la natura commerciale dell'attività.
  • Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese per analogia né applicate sulla sola base di qualifiche soggettive non espressamente previste dalla norma.
  • Le modifiche normative successive che ampliano un'esenzione non si applicano automaticamente alle annualità precedenti, soprattutto quando la giurisprudenza le qualifica come innovazioni e non come semplici chiarimenti interpretativi.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria lettura dei documenti a quella del giudice di merito. Occorre invece denunciare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale realmente decisivo e adeguatamente documentato.

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