Cassazione Penale, Sentenza n. 7876/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione di norma penale e vizio di motivazione: in particolare il ricorrente censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (lucro di speciale tenuità) ritenuta inapplicabile dalla Corte di appello alla fattispecie di stupefacenti nonostante un contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite. Contestazioni aggiuntive riguardano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima portata (con motivazione ritenuta astratta e non valutativa delle ragioni addotte) e la legittimità della misura di sicurezza personale dell'espulsione, che si assume motivata in modo apparente e automatistico in ragione della sola commissione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, affinché verifichi se, nel caso concreto, sussistano i presupposti per riconoscere tale attenuante e, in caso affermativo, ne applichi gli effetti in sede di pena. Sul resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione con cui sono state calibrate le attenuanti generiche (escludendo la decurtazione massima per elementi oggettivi quali precedente specifico e quantità di dosi indicative di professionalità) e ha confermato la legittimità dell'espulsione a pena espiata in presenza di adeguata motivazione sulla pericolosità sociale dell'imputato e l'assenza di prove sui rapporti familiari invocati.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità può essere applicata ai reati in materia di stupefacenti, ma solo se sia il profitto sia l'evento dannoso o pericoloso risultano connotati da speciale tenuità; la valutazione è soggetta all'accertamento di fatto del caso concreto
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie del "fatto di lieve entità" è compatibile con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4; le due figure possono coesistere quando ricorrono i relativi requisiti di lieve entità
sentenza SS.UU. n. 24990/2020 (Cassazione, Sezioni Unite)
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando la compatibilità dell'art. 62, n. 4 con i reati in materia di stupefacenti e con l'art. 73, comma 5, imponendo che l'attenuante sia riconosciuta solo se anche l'evento è di speciale tenuità
Massime di principio
- La circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n.4) è applicabile ai reati di stupefacenti solo dopo un accertamento puntuale delle condizioni di speciale tenuità sia del profitto che dell'evento; non può essere esclusa in astratto da una corte senza valutazione di fatto
- Le Sezioni Unite costituiscono parametro vincolante per risolvere i contrasti giurisprudenziali: decisioni di merito basate su orientamenti ormai superati possono essere annullate e rinviate per nuovo esame
- La riduzione della pena per circostanze attenuanti generiche può essere contenuta rispetto al massimo quando vi siano elementi oggettivi e motivati (pregresse condanne specifiche, ingente numero di dosi, elementi di professionalità) che giustificano una decurtazione inferiore
- L'espulsione a pena espiata è legittima se il giudice motiva adeguatamente la pericolosità sociale dell'imputato e valuta la preminenza dell'interesse dello Stato all'allontanamento rispetto a eventuali rapporti familiari non provati; la motivazione deve essere concreta e specifica
- In caso di rinvio per applicazione di una attenuante riconosciuta possibile dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello deve riesaminare la sanzione complessiva (e le attenuanti già riconosciute) alla luce dell'eventuale nuovo riconoscimento
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