Cassazione Penale, Sentenza n. 26195/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva revocato, in sede esecutiva, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza di condanna resa dalla medesima Corte, ritenendo che l'interessato avesse già fruito in precedenza di altro analogo beneficio e che, tra la precedente concessione e la nuova sentenza, vi fossero state due condanne intermedie a pena detentiva non sospesa risultanti dal certificato penale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 164, comma 4, e 168 c.p., lamentando che l'ordinanza avesse fondato la revoca su presupposti ostativi non specificamente verificati e non indicati nei loro elementi essenziali, limitandosi al rinvio al casellario giudiziale; con il secondo ha dedotto ancora la violazione degli artt. 164, comma 4, e 168 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva svolto il controllo sulla conoscibilità documentale della causa ostativa da parte del giudice della cognizione e non aveva acquisito il fascicolo di cognizione, omettendo di verificare se le condanne intermedie fossero documentalmente conoscibili al momento della reiterata concessione del beneficio, secondo i principi delle Sezioni unite Longo; con il terzo ha denunciato motivazione meramente apparente, per carenza dei requisiti minimi di esistenza e controllabilità del discorso giustificativo sulla causa ostativa e sulla revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenuto fondato e assorbente, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. Ha riconosciuto che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 c.p. quando sussistano precedenti ostativi, ma ha censurato l'ordinanza perché aveva disposto la revoca in modo sostanzialmente automatico senza verificare se la causa ostativa fosse già conoscibile dal giudice della cognizione e quindi coperta da giudicato sostanziale. La Corte ha ribadito che anche la preesistenza di condanne intermedie rileva solo se non era documentalmente conoscibile nel processo di cognizione, dovendo il giudice dell'esecuzione controllare tale profilo anche mediante acquisizione del fascicolo di cognizione ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
disciplina i presupposti della sospensione condizionale e i limiti alla sua concessione, precludendola quando, per effetto di precedenti penali rilevanti, il cumulo delle pene superi i limiti di legge; la violazione di tali limiti può giustificare la revoca in executivis solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza
consente al giudice dell'esecuzione di revocare il beneficio della sospensione condizionale quando esso sia stato illegittimamente concesso in presenza di una causa ostativa
viene richiamato quale parametro per verificare il superamento dei limiti di pena che condizionano la concedibilità della sospensione condizionale
attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori officiosi, utilizzabili per acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e verificare la conoscibilità documentale della causa ostativa
Corte cost. n. 95 del 1976
è richiamata come fonte di integrazione dell'art. 164 c.p. nella parte in cui disciplina i limiti alla concessione del beneficio
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
stabilisce che la causa ostativa rileva ai fini della revoca solo se non era documentalmente conoscibile dal giudice della cognizione; se era conoscibile, la questione è coperta da giudicato sostanziale
Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, Dia Bassirou
conferma che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa in presenza di precedenti ostativi
Sez. 1, 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola
richiamata in continuità con l'orientamento che ammette la revoca esecutiva del beneficio concesso in violazione dei limiti legali
Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milice
afferma la revocabilità del beneficio anche se, rispetto alla prima condanna ostativa, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale
Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage
ribadisce che la revoca può intervenire anche in presenza di estinzione della pena e degli effetti penali della precedente condanna ostativa
Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Marini
richiamata per affermare che la preesistenza di condanne intermedie può rilevare come causa ostativa alla sospensione condizionale
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando risulti che il beneficio era stato concesso in violazione dei limiti legali derivanti da precedenti condanne ostative, anche se una precedente condanna abbia poi prodotto l'estinzione della pena o degli effetti penali.
- La revoca del beneficio non può essere disposta automaticamente sulla sola base del certificato penale: occorre verificare se la causa ostativa fosse già documentalmente conoscibile dal giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.
- Se la causa ostativa era emersa o era conoscibile nel giudizio di cognizione, la questione è coperta da giudicato sostanziale e non può essere riaperta in executivis; se invece non era conoscibile, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio.
- Per accertare la conoscibilità documentale della causa ostativa, il giudice dell'esecuzione può e deve utilizzare i poteri istruttori officiosi, acquisendo anche il fascicolo del giudizio di cognizione.
- La motivazione del provvedimento di revoca deve dare conto in modo controllabile del percorso logico seguito, indicando i precedenti penali rilevanti e il ragionamento sulla loro effettiva rilevanza ostativa, non essendo sufficiente un generico rinvio al casellario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26073/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26074/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26075/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26076/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26077/2026 del 13/07/2026
- Sentenza penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26078/2026 del 13/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →