Cassazione Penale, Sentenza n. 10615/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Miraglia impugnava la conferma della condanna per traffico di cocaina e per favoreggiamento: contestava l'uso esclusivo delle dichiarazioni del coimputato Bernard senza tener conto delle loro contraddizioni e dell'assenza di riscontri materiali; sosteneva che l'aggravante per "ingente quantità" (art. 80 d.P.R. n.309/1990) era stata applicata erroneamente e automaticamente senza sequestri o prove della quantità/tenore; deduceva inoltre che la sua condotta non configurava favoreggiamento perché, avendo lasciato l'autovettura e tornando a piedi, non avrebbe voluto agevolare la fuga di Bernard; infine censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto i motivi relativi alla responsabilità per il traffico e al favoreggiamento, ritenendo motivata la ricostruzione della Corte di appello sulle cessioni e sulla partecipazione/consapevolezza di Miraglia (anche alla luce delle dichiarazioni di Bernard, riscontri dichiarativi e intercettazioni). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso annullando la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, ritenendo che, in assenza di sequestro e analisi della sostanza, la Corte di merito non abbia fornito sufficienti elementi indiretti e rigorosi per accertare la "ingente quantità". Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio sul solo punto dell'aggravante; le altre censure sono state rigettate; la riconsiderazione della pena è subordinata all'esito del nuovo giudizio sull'aggravante.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte valuta la partecipazione di Miraglia anche alla luce di concorso con Bernard quando è stato possibile dimostrare collaborazione o unità di dolo.
Regola il cumulo giuridico delle pene; citato nel quadro delle imputazioni principali e della determinazione della pena.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce il commercio illecito di sostanze stupefacenti; la condanna per traffico è stata confermata sulla base degli elementi probatori raccolti.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede l'aggravante per "ingente quantità". La Corte di legittimità ha richiamato il principio secondo cui, in assenza di sequestro/analisi, l'aggravante richiede rigorosa e specifica motivazione e non può essere riconosciuta automaticamente dal mero superamento di valori soglia desumibili da conversazioni senza ulteriori riscontri.
Regola il reato di favoreggiamento personale; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione/consapevolezza di Miraglia in relazione agli atti di aiuto a Bernard, sulla base degli elementi processuali e delle riprese.
Prevede le circostanze attenuanti comuni e la maggiore rilevanza di circostanze specifiche; la Corte ha rinviato la valutazione della pena dopo il nuovo giudizio sull'aggravante, rendendo il tema delle attenuanti attuale solo in caso di modifica della qualificazione aggravante.
decreto ministeriale 11 aprile 2006
tabella allegata con valori-soglia in milligrammi
Fornisce i valori soglia di riferimento per la valutazione quantitativa delle sostanze. La Corte ricorda che, se la quantità supera la soglia fissata (2.000 volte il valore massimo in mg), l'aggravante non è automatica: oltre la soglia resta ferma la valutazione di merito e, senza sequestro, occorrono elementi indiretti rigorosi per accertare la quantità.
Massime di principio
- L'aggravante per "ingente quantità" (art. 80 d.P.R. 309/1990) non può essere riconosciuta automaticamente sulla base di interlocuzioni o dichiarazioni se non sussistono sequestri o elementi indiretti robusti che consentano di quantificare la sostanza; la decisione richiede motivazione rigorosa.
- In assenza di sequestro e analisi chimica, il giudice deve ricorrere a elementi probatori indiretti (dichiarazioni corroborate, riscontri documentali, modalità di smercio, prezzi concordati, riconoscimenti fotografici, intercettazioni convergenti) e spiegare compiutamente il percorso logico per arrivare alla determinazione della quantità.
- La somma delle quantità relative a cessioni diverse rileva ai fini dell'aggravante solo se è dimostrabile che le quote facevano parte di un unico stock antecedente o in presenza di concorso nel reato (art.110 c.p.); non è sufficiente aggregare numericamente cessioni distinte senza prova di unità strutturale dell'attività.
- Le dichiarazioni di un coimputato (es. Bernard) possono essere utilizzate ma richiedono valutazione critica e, se contraddittorie o prive di riscontri, non possono da sole fondare l'accertamento di fatti decisivi come la quantità di droga.
- La presenza fisica al luogo di reato e atti come la consegna dell'auto possono essere valutati come indizi di partecipazione o favoreggiamento anche se il soggetto dopo si allontana; va però sempre valutato il contesto probatorio complessivo e la sussistenza dell'elemento soggettivo.
- La riconsiderazione della pena segue le modifiche nella qualificazione aggravante; quindi, anche il diniego o riconoscimento di attenuanti può rendersi necessario soltanto dopo il definitivo accertamento degli elementi aggravanti o assorbenti.
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