Cassazione Penale, Ordinanza n. 35273/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità per i reati contestati, riconosciuto la recidiva contestata e determinato il trattamento sanzionatorio. Secondo la sentenza, la condotta era caratterizzata dalla costante schermatura della propria identità e aveva arrecato danno alla persona offesa; le prove dichiarative e documentali erano state ritenute concordanti e univoche quanto al ruolo, alla consapevolezza e alla condotta dell’imputato. I primi tre motivi contestavano l’affermazione di responsabilità, la connotazione del fatto e il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., nonché l’esclusione della particolare tenuità del fatto. Il quarto e il quinto motivo riguardavano la pena irrogata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non specifica i reati oggetto di contestazione né la pena concretamente inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati giudicati non consentiti perché reiterativi delle censure già esaminate in appello e manifestamente infondati, oltre che privi di specificità: non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale e sollecitavano una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva motivato sull’affermazione di responsabilità, sulla connotazione del fatto, sulla recidiva e sull’esclusione della particolare tenuità. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati generici e aspecifici: la Corte d’appello aveva condiviso la valutazione di gravità del fatto, delle modalità della condotta e dell’intensità del dolo, senza che la difesa avesse indicato elementi concreti a sostegno delle attenuanti generiche. È stata inoltre ribadita la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità e di motivazione insufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato
Il motivo di ricorso deve esporre in modo specifico le ragioni di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la genericità o la mancanza di correlazione comporta l’inammissibilità.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
La determinazione della pena e la sua graduazione, comprese le variazioni connesse alle circostanze, spettano al giudice di merito; la cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della congruità della pena se la decisione è motivata e non arbitraria o illogica.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
La commisurazione della pena è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito secondo i criteri codicistici; il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione della congruità quando la motivazione è sufficiente e priva di arbitrarietà o illogicità.
la Corte di appello, che ha esplicitamente affrontato i temi devoluti quanto alla affermazione di responsabilità, connotazione del fatto, anche circostanziale, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen.
La sentenza attesta che la Corte d’appello ha esaminato la connotazione circostanziale del fatto ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p.; il ricorso non ha formulato censure specifiche idonee a mettere in discussione tale motivazione.
la Corte di appello, che ha esplicitamente affrontato i temi devoluti quanto alla affermazione di responsabilità, connotazione del fatto, anche circostanziale, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., con riconoscimento della recidiva per come contestata ed esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., con argomentazioni del tutto prive di aporie, che non si prestano ad alcuna censura in questa sede
L’esclusione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta adeguatamente motivata nel caso concreto e non censurabile in cassazione mediante doglianze reiterative o prive di specifico confronto con la decisione di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone le censure già rivolte al giudice di merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la specificità richiede una correlazione effettiva tra la motivazione censurata e le ragioni di diritto dedotte.
- La richiesta di rivalutare le fonti di prova o di adottare una ricostruzione alternativa dei fatti non rientra nel sindacato di legittimità, se non è accompagnata dall’indicazione puntuale di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
- La determinazione e la graduazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito. In cassazione non è ammissibile una censura diretta soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando la motivazione sia sufficiente e la decisione non sia arbitraria o illogica.
- Il giudice di merito non è tenuto a menzionare analiticamente ogni elemento considerato per determinare la pena o valutare le attenuanti generiche; può indicare quelli determinanti, purché la motivazione complessiva sia immune da vizi logici.
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