Cassazione Penale, Sentenza n. 41946/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la scarcerazione per presunto superamento del limite massimo di 30 anni di reclusione previsto dall'art. 78 c.p., sostenendo di aver già espunto complessivamente 34 anni di reclusione includendo la precedente condanna (sentenza 1). Ha inoltre chiesto il riconoscimento della continuazione tra tre condanne: 1) omicidio del 15/01/1995 (pena 17 anni), 2) coltivazione di stupefacenti del 04/09/2008 (pena 6 anni e multa), 3) omicidio e reati connessi del 30/07/2008 (pena 30 anni). Il ricorrente ha dedotto che la pena 1 doveva essere computata al lordo dei benefici e che i reati 2 e 3 sarebbero stati commessi durante l'espiazione della pena 1 (anche in semilibertà), nonché che vi sarebbe stata un'unica volizione criminosa finalizzata a procurarsi denaro per risarcire i danni del primo reato, con conseguente riconoscimento della continuazione totale o parziale.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la pena relativa alla sentenza 1 fosse già completamente espiata alla data del 05/04/2008 e quindi non poteva essere inclusa nel cumulo disposto dal Procuratore della Repubblica del 12/02/2020 che riguardava soltanto le condanne 2 e 3, per una pena complessiva di 30 anni e euro 40.000 di multa. Sul punto dell'art. 78 c.p. è stato ribadito che rileva l'inizio dell'espiazione e non il suo termine e che il cumulo deve essere operato in forma parziale per reati commessi durante l'espiazione di una pena già in corso. Quanto alla continuazione, il giudice ha escluso l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: la distanza temporale ampia tra i fatti, la mancanza di elementi probatori concreti che dimostrino una programmazione unitaria e il carattere congetturale delle motivazioni addotte (movente economico generico) sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare la continuità. Analogamente è stata esclusa anche una continuazione parziale tra i reati commessi nell'estate 2008, ritenendo il mero intento di procurare denaro un proposito troppo lato per configurare il medesimo disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in misura equitativa come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
Ai fini del limite massimo di 30 anni, rileva l'inizio dell'espiazione della pena e non il suo termine; per reati commessi dopo l'inizio dell'espiazione occorre procedere a cumuli parziali e verificare il limite dei 30 anni sul cumulo parziale
La continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali; un movente economico generico non è di per sé sufficiente a configurare il medesimo disegno criminoso
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende in misura equitativa
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La censura per manifesta illogicità della motivazione richiede che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non meramente ipotetica o congetturale; elementi meramente plausibili non bastano per travolgere la motivazione del giudice
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 78 c.p. rileva l'inizio dell'espiazione della pena precedente: i reati commessi dopo tale inizio devono essere trattati con cumuli parziali, e il limite dei 30 anni va verificato sul cumulo parziale pertinente
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato dagli accertamenti di fatto contenuti in sentenze irrevocabili e non può sostituirsi alla valutazione dei giudici del merito con reinterpretazioni fattuali contrarie a quelle sentenze
- La continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. richiede elementi concreti che dimostrino una programmazione unitaria dei reati sin dal momento del primo fatto; la mera coincidenza di movente economico o la successiva utilità comune non sono sufficienti
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario fornire prove non congetturali che colleghino temporalmente e teleologicamente i reati; ipotesi alternative plausibili non bastano
- La prova della data di consumazione di un reato non può essere riconsiderata dal giudice dell'esecuzione oltre quanto stabilito nella sentenza irrevocabile; lievi retrodatazioni ipotetiche, se non decisive, non mutano il quadro del cumulo
- La distanza temporale e la mancanza di contiguità spazio-temporale sono indici rilevanti e, se non controbilanciati da elementi probatori forti, possono escludere la volizione unitaria
- In caso di rigetto del ricorso dell'istante, è possibile l'imposizione delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi delle norme processuali
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