Cassazione Penale, Ordinanza n. 25842/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione e la misura di sicurezza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione, oltre all'applicazione di una misura di sicurezza. Dalla motivazione emerge che la difesa contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non ricorresse l'art. 424 c.p. e richiamando la tesi secondo cui, in assenza di un effettivo pericolo di incendio, non sarebbe configurabile il relativo delitto; inoltre insisteva sul riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto, però, che nel caso concreto vi fosse stato un tentativo di incendio con connotazioni di diffusività e quindi un pericolo di incendio tale da escludere l'applicazione della fattispecie invocata dalla difesa. Ha inoltre osservato che l'elevato disvalore della condotta non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche né escludeva la misura di sicurezza.
Norme richiamate
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio
La Corte richiama il principio per cui, quando il fuoco appiccato è tale da generare un pericolo di incendio, non si versa nella mera ipotesi di danneggiamento; la fattispecie invocata dalla difesa non è quindi configurabile se il fatto presenta caratteri di diffusività e pericolo.
È evocato come norma applicabile quando al danneggiamento segue un incendio o ne sorge il pericolo, spostando la tutela dal patrimonio alla pubblica incolumità.
È richiamato implicitamente nel principio giurisprudenziale citato come ipotesi di danneggiamento seguito da incendio, distinta dal semplice danneggiamento e dal delitto di incendio.
Le attenuanti generiche possono essere riconosciute solo quando vi siano concrete situazioni fattuali idonee a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi per l'elevato disvalore della condotta.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il delitto di danneggiamento seguito da incendio presuppone che dal fuoco appiccato sorga un pericolo concreto di incendio; se tale pericolo manca, non può applicarsi la fattispecie corrispondente al delitto contro la pubblica incolumità.
- Quando la condotta presenta caratteri di diffusività tali da integrare un pericolo di incendio, la qualificazione del fatto deve essere ricondotta alle norme sui delitti contro la pubblica incolumità e non al mero danneggiamento.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede l'emersione di specifiche circostanze fattuali favorevoli all'imputato; in presenza di un elevato disvalore della condotta, il giudice può legittimamente negarle.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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