Cassazione Civile, Sentenza n. 33295/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'irrogazione di sanzioni per aver installato una officina di produzione di energia elettrica senza preventiva denuncia e per omessa corresponsione dell'accisa relativa ai periodi 2012-2017. L'ufficio aveva rilevato l'installazione di un gruppo elettrogeno (verbale 6.5.2016 e PVC 26.7.2017) e aveva contestato che si trattasse di un gruppo elettrogeno di soccorso esente da accisa. In primo grado la CTP di Messina aveva accolto il ricorso; la CTR Sicilia aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che il generatore non fosse un gruppo di soccorso ma un impianto di produzione primaria sostitutivo dell'allaccio alla rete, non collegato alla rete e quindi soggetto ad accisa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo (presunta carenza motivazionale) perché la decisione di merito conteneva un percorso logico comprensibile, basato sul riscontro che il generatore non era allacciato alla rete e quindi non progettato per attivarsi automaticamente in caso di interruzione della fornitura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione della non qualificazione come gruppo di soccorso è questione di fatto valutata dal giudice di merito e il superamento della soglia di potenza di 200 kW non era contestato in grado né rilevante per la decisione. Cassazione ha confermato che l'impianto assolveva funzione sostitutiva dell'allaccio e quindi era soggetto ad accisa; ha condannato la ricorrente alle spese processuali (liquidate in complessivi €5.500,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento del contributo unificato addizionale previsto, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 53, comma 1
Stabilisce il presupposto dell'accisa sull'energia elettrica: anche l'energia prodotta per uso proprio è normalmente soggetta ad accisa.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 54
Disposizioni in materia di accise sull'energia elettrica richiamate nel quadro normativo applicabile.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 52, comma 2, lettera d)
Esenzione dall'accisa per i gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; la Corte ha interpretato che per essere tale un gruppo deve essere progettato/collegato per entrare automaticamente in servizio per mantenere la tensione in caso di interruzione della fornitura.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 52, comma 2, lettera f)
Prevede l'esenzione per piccolissimi generatori con potenza non superiore a 1 kW; richiamata nel contesto delle esenzioni per capi e soglie diverse.
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 5
Ground di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda che la censura per difetto di motivazione regge solo se manca totalmente il percorso logico; nel caso la motivazione di merito è stata ritenuta sufficiente.
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3
Ground di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; qui la Corte ha ritenuto la questione in larga parte di fatto e inoltre la soglia di potenza non era contestata, rendendo il motivo inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma che prevede l'aggravio del contributo unificato in caso di specifiche condizioni; la Corte ha rilevato l'applicazione del relativo versamento addizionale a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per qualificare un impianto come gruppo elettrogeno di soccorso ai fini dell'esenzione dall'accisa è rilevante non solo la potenza, ma la funzione e il collegamento: deve essere progettato e collegato per attivarsi automaticamente per mantenere la tensione in caso di interruzione della fornitura.
- Un generatore che fornisce energia in sostituzione stabile dell'allaccio alla rete e non è collegato per entrare automaticamente in caso di mancata erogazione è soggetto ad accisa come produzione primaria.
- La soglia di potenza prevista dalla norma (200 kW per gruppi di soccorso complessivi; 1 kW per piccoli generatori) è rilevante ma va specificamente contestata in fatto e in diritto; se non viene contestata la soglia, il motivo può essere inammissibile.
- Le questioni di fatto relative al funzionamento, collegamento e destinazione d'uso dell'impianto sono di competenza del giudice di merito e difficilmente rivedibili in cassazione salvo vizio di motivazione o errori di diritto evidenti.
- In sede di impiego di gruppi elettrogeni è importante adempiere agli obblighi di denuncia e di versamento dell'accisa per evitare sanzioni; l'assenza di preventiva denuncia e il mancato pagamento espongono a rilevanti conseguenze sanzionatorie e contributive.
- Ai fini della cassazione, la censura sulla motivazione richiede la dimostrazione dell'assoluta assenza del percorso logico: motivazioni sintetiche ma comprensibili possono comunque essere ritenute valide.
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