Cassazione Civile, Sentenza n. 33284/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2011 e 2012, emesso a seguito di verbale di verifica, per la presunta omissione o tardiva trasmissione delle comunicazioni mensili dei consumi di energia elettrica autoprodotta necessari per la fruizione dell'esenzione dalle accise ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. f) del TUA (D.lgs. 504/1995). L'Ufficio sosteneva che la mancata trasmissione mensile privasse la società del diritto all'agevolazione e costituiva vizio sostanziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia. È stato confermato il principio secondo cui, nella disciplina ratione temporis applicabile, l'omessa o tardiva trasmissione delle comunicazioni mensili non comporta di per sé la decadenza dall'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. f) del TUA. Le comunicazioni mensili sono state considerate adempimento formale; i dati necessari al controllo sono comunque presenti nelle dichiarazioni annuali (art. 53 comma 8 TUA) e l'Amministrazione dispone di strumenti di controllo (anche previsti dagli artt. 53 comma 7 e 58 TUA). Pertanto il vizio dedotto dall'Ufficio non è idoneo a far venir meno l'agevolazione senza ulteriori elementi probatori.
Norme richiamate
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 52, comma 3, lett. f)
Esente da accisa l'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
La Corte ha ritenuto che, nella disciplina ratione temporis, la mancata trasmissione mensile entro i termini non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione: l'obbligo è di natura formale e non sussiste una sanzione di decadenza espressamente prevista dalla norma
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 53, comma 8
Prevede gli obblighi dichiarativi annuali comprensivi dei dati di autoconsumo (testo come richiamato in sentenza).
Le dichiarazioni annuali contengono i dati di autoconsumo che consentono all'Amministrazione di effettuare la liquidazione e l'accertamento; esse sono quindi strumento decisivo e non mera 'sanatoria' di omissioni mensili
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - artt. 53, comma 7 e 58
Prevedono i poteri e le modalità di controllo dell'Amministrazione (controlli iniziali e periodici), elementi che rendono possibile la verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'esenzione
Massime di principio
- L'omessa o tardiva trasmissione delle comunicazioni mensili dei consumi, in assenza di una norma che preveda espressamente la decadenza, è generalmente considerata un inadempimento formale e non determina automaticamente la perdita dell'esenzione
- Le dichiarazioni annuali che includono i dati di autoconsumo hanno rilievo decisivo per la liquidazione e l'accertamento: esse permettono all'Amministrazione di verificare i requisiti sostanziali dell'agevolazione
- L'esenzione non sorge ipso iure: resta necessario accertare che il contribuente abbia effettivamente raggiunto i presupposti (es. superamento della soglia mensile); l'Amministrazione può e deve poter effettuare controlli per verificarlo
- Malgrado la qualificazione dell'obbligo mensile come formale, è consigliabile rispettare la trasmissione mensile entro i termini per ridurre il rischio di contestazioni e facilitare i controlli
- In presenza di comportamenti fraudolenti, dati falsificati o tentativi evidenti di occultamento, la qualificazione formale dell'omissione decade: in tali casi possono applicarsi sanzioni e la perdita dell'agevolazione
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