Cassazione Civile, Sentenza n. 33312/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della Curatela contro avvisi dell'ADMO per mancato versamento dell'accisa sul gas naturale (periodo 2010-2012). L'ADMO denunciava che la CTR non aveva considerato un fatto decisivo e documenti probatori (verbale del Nucleo Interregionale Antifrode del 18/09/2012 contenente dati contabili e fatture estratte dal software aziendale) e aveva ritenuto che la mancanza di chiarezza dei conteggi giustificasse l'annullamento dell'atto impositivo (violazione di art. 7 legge n. 212/2000 e vizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). In sostanza la contestazione verteva sull'omesso esame della documentazione contabile acquisita in sede di verifica e sulla errata applicazione del principio per cui conteggi complessi non possono automaticamente invaliderre l'atto senza adeguata istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi. Ha affermato che i dati riportati nel verbale del NIA (estratti dal software aziendale alla presenza del personale della società) costituiscono atti dotati di fede pubblica e che la CTR ha omesso di esaminarli adeguatamente. Ha inoltre stabilito il principio che la complessità dei conteggi contabili posti a fondamento dell'accertamento non legittima l'annullamento dell'atto per inosservanza dell'art.7 L.212/2000: il giudice deve avvalersi degli strumenti processuali (anche della nomina di consulenti tecnici ex art.61 c.p.c.) per accertare il rapporto sostanziale e la debita quantificazione dell'imposta. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione, demandando anche la valutazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia considerato adeguatamente il contenuto del verbale del NIA, costituendo ciò motivo di censura ai sensi di questa norma.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Invocato per violazione e falsa applicazione della legge (in particolare art. 7 L. 212/2000); la Corte ha ritenuto fondata la censura in combinato disposto con il n.5 laddove la CTR ha applicato erroneamente il principio di cui all'art.7 L.212/2000.
art. 7 legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
art. 7 legge n. 212 del 2000
La Corte precisa che l'asserita 'scarsa comprensibilità' dei conteggi non può di per sé determinare l'annullamento dell'atto; il giudice tributario deve utilizzare gli strumenti istruttori previsti dal processo per accertare il rapporto sostanziale, e l'art.7 non legittima un'escussione dell'atto senza adeguata istruttoria tecnica.
art. 2700 cod. civ.
I dati estratti dal software della società alla presenza del personale e verbalizzati dai funzionari costituiscono atti che hanno fede privilegiata in relazione ai fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; pertanto la documentazione del NIA è idonea e va esaminata.
art. 61 cod. proc. civ.
Consente la nomina di consulenti tecnici: la Corte afferma che, trattandosi di accertamenti contabili complessi e tecnici, il giudice deve ricorrere, se necessario, alla consulenza tecnica per valutare i conteggi e la debita quantificazione dell'imposta.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Ribadisce i poteri istruttori del giudice tributario e la possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell'ufficio; la Corte ha richiamato tale principio per giustificare l'obbligo del giudice di approfondire i dati contabili richiedendo ausili tecnici se necessario.
Cass., 13/06/2018, n. 15472 (giurisprudenza citata)
Cass., 13/06/2018, n. 15472
Precedente richiamato per sostenere che il giudice tributario ha ampi poteri istruttori e può nominare consulenti tecnici per accertare fatti di natura tecnica non rientranti nelle competenze giuridiche del giudice.
Massime di principio
- La mancata chiarezza o complessità dei conteggi contabili posti a base di un avviso di accertamento non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: il giudice deve esaminare il rapporto sostanziale e può avvalersi di consulenze tecniche.
- I dati estratti dal software aziendale alla presenza del personale della società, verbalizzati dagli organi di controllo, costituiscono elementi di prova dotati di fede privilegiata e vanno considerati dal giudice.
- Quando l'amministrazione richiama verbali di constatazione per relationem, il giudice deve esaminarne il contenuto e non può esimersi dall'istruttoria sulle risultanze in essi contenute.
- L'omissione dell'esame di fatti decisivi costituisce vizio idoneo alla cassazione e al rinvio affinché il giudice di merito compia le verifiche istruttorie necessarie.
- Il giudice tributario dispone di ampi poteri istruttori (ex art.7 d.lgs. 546/1992) e deve utilizzarli, inclusa la nomina di CTU (art.61 c.p.c.), ogniqualvolta la valutazione richieda competenze tecniche specialistiche.
- In contenziosi su accise e accertamenti contabili complessi è essenziale che la motivazione del giudice di merito espliciti l'analisi dei documenti contabili e i criteri usati per la valutazione dei conteggi.
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