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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33338/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento emesso in seguito a verifica fiscale collegata alla cessione di ramo d'azienda da CM Service a Tecnocopy (anno 2011). L'Agenzia ha disconosciuto la deducibilità di sopravvenienze passive e perdite su crediti/resi, recuperando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. In primo grado la CTP di Vicenza aveva accolto CM Service; in appello la CTR del Veneto ha invece confermato l'avviso di accertamento. CM Service ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi (mancata motivazione, errata esclusione di deducibilità per crediti di modesta entità, vizi relativi a validità delle attestazioni e deleghe, disconoscimento di copie, violazione del divieto di ricerche indiscriminate e carenza motivazionale dell'atto impositivo).

La decisione

La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti dalla ricorrente, ritenendo in particolare adeguata la motivazione della CTR, la legittimità delle copie e delle attestazioni/dichiarazioni di conformità, nonché la correttezza dell'acquisizione documentale nell'ambito della verifica. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto errata la decisione della CTR che aveva escluso l'applicabilità della modifica normativa introdotta dall'art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012 (che fissa parametri oggettivi per la deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità). La Corte ha interpretato la norma nella versione successiva (con i parametri monetari: crediti "modesti" individuati in €5.000,00 per le imprese più grandi e €2.500,00 per le altre) come criterio interpretabile anche rispetto a fattispecie anteriori, attribuendo certezza e oggettività al requisito richiesto per la deducibilità. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al profilo esaminato e ha rinviato la causa alla CTR di Secondo Grado del Veneto per nuovo esame e per la regolazione delle spese, rigettando gli altri motivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Norma richiamata in relazione alle modalità di accertamento parziale e alle prerogative istruttorie dell'Amministrazione; la Corte ritiene coerente l'acquisizione documentale nell'ambito della verifica.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, co. 5

    Richiamata in relazione agli effetti sul recupero IVA connesso alle operazioni imponibili; la Corte non ha ravvisato vizi formali o sostanziali nella motivazione dell'accertamento su questo punto.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e 25

    Norme richiamate con riferimento a modalità di determinazione delle sanzioni e del procedimento di accertamento; giudicate correttamente applicate dall'Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Previsione sulla nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione. La Corte ricorda i criteri di motivazione ma ritiene che, nel caso concreto, la CTR abbia fornito sufficiente ratio decidendi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    Richiamato nella parte relativa alla impugnazione per difetto di motivazione e controlli di legittimità; usato per valutare la fondatezza del primo motivo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 101, co. 5 (come modificato dall'art. 33, co. 5, D.L. n. 83/2012)

    Per i crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi si presume la sussistenza degli "elementi certi e precisi" per la deducibilità delle perdite su crediti: soglia €5.000,00 per imprese di più rilevante dimensione e €2.500,00 negli altri casi

    La Corte interpreta la modifica del 2012 come introducente un parametro oggettivo e applicabile anche alle fattispecie anteriori, consentendo un'interpretazione adeguatrice del requisito degli "elementi certi e precisi" e imponendo all'appello un riesame alla luce di tale criterio numerico.

  • Codice Civile, art. 2934

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione o di regole sulla prova; la Corte non ha ritenuto decisivo tale richiamo nel contesto generale della decisione (salvo il rapporto con le argomentazioni di merito).

  • D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23

    Norma sul documento informatico e sulla conformità delle copie analogiche agli originali digitali; la Corte conferma che una copia analogica dichiarata conforme e sottoscritta digitalmente vale come documento notificabile e come prova.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Previsione sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento: la Corte ribadisce che l'avviso sottoscritto da delegato è valido se l'Amministrazione prova l'esistenza e i limiti della delega (anche mediante ordine di servizio o indicazione della qualifica del delegato).

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato in relazione ai mezzi di prova e al disconoscimento della conformità delle copie; la Corte ricorda che il giudice può accertare la conformità con altri mezzi anche se la copia è stata disconosciuta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, co. 5

    Richiamato in tema di oneri probatori e disconoscimento delle copie in giudizio; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato correttamente i mezzi di prova a disposizione.

  • Codice Civile, art. 2917

    Riferito alla disciplina relativa alla prova e agli atti, ma non ritenuto dirimente rispetto ai punti decisionali della Corte.

  • D.L. n. 78 del 2015, art. 4-bis

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la censura relativa all'applicazione della disposizione nel senso denunciato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Norma in materia di IVA; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia rispettato le regole istruttorie e motivazionali con riferimento agli adempimenti IVA contestati.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    Richiamata in relazione ai diritti del contribuente e alle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto non violati tali principi nel procedimento istruttorio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Norma che disciplina le richieste documentali all'Amministrazione ai fini dell'accertamento; la Corte ha ritenuto legittime le richieste rivolte alla contribuente nell'ambito del contraddittorio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Richiamata in relazione all'acquisizione di documenti ai fini IVA; la Corte ha ritenuto coerente l'attività istruttoria con l'oggetto della verifica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Richiamato in relazione agli accertamenti determinativi in base alle scritture contabili; la Corte ha considerato correttamente utilizzate le prerogative amministrative per formare il convincimento dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Le modifiche normative che fissano parametri oggettivi (es. soglie monetarie per i "crediti di modesta entità") possono guidare l'interpretazione anche di fattispecie anteriori, fornendo certezza e obiettività al requisito probatorio richiesto per la deducibilità delle perdite su crediti.
  • Per ottenere la deducibilità di perdite su crediti è essenziale provare l'inesigibilità o l'impossibilità di escussione del credito: in assenza di tali "elementi certi e precisi" l'Amministrazione può legittimamente negare la deducibilità, salvo che non ricorrano i parametri agevolativi previsti dalla legge.
  • La copia analogica di un documento informatico, se correttamente sottoscritta digitalmente e dichiarata conforme ai sensi della normativa sui documenti informatici, ha pieno valore probatorio e può sostituire l'originale ai fini della notifica e del processo.
  • La validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un delegato è preservata se l'Amministrazione dimostra in giudizio l'esistenza della delega o dell'ordine di servizio, anche mediante indicazione della qualifica del delegato anziché del singolo nominativo.
  • Il disconoscimento in giudizio della conformità di una copia non impedisce al giudice di accertare la conformità anche attraverso altri mezzi di prova o presunzioni; la mera produzione di una copia impegna però la controparte a contestarne la conformità con specificità.
  • La sentenza d'appello non deve essere una replica estesa del primo grado, ma deve illustrare le ragioni per cui le censure dell'appellante sono state disattese; una motivazione concisa è ammissibile se da essa emerge chiaramente la ratio decidendi.
  • La raccolta di documentazione nell'ambito di una verifica collegata e del contraddittorio, se direttamente correlata all'oggetto dell'accertamento, non costituisce "ricerca indiscriminata" di prova e può legittimare le conclusioni motivazionali dell'Amministrazione.
  • In contestazioni tributarie complesse, conviene per il contribuente documentare puntualmente l'inesigibilità o le ragioni della perdita su crediti (es. tentativi di recupero, azioni esecutive impraticabili, procedure concorsuali) e conservare evidenze del contraddittorio con l'Amministrazione.

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