Sentenza del 06/04/2021 n. 3069 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Proposizione di tempestivo ricorso - Data di notifica dell'atto impositivo - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica e della contestazione della sanzione ICI per il 2004 (importo richiesto: Euro 695,57 per ICI e Euro 259,60 per sanzioni). Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto per decadenza e vizio di motivazione e dichiarava che la data di notifica dell'atto impugnato era nel 2010, allegando come prova una ricevuta recante un timbro comunale datato 11 maggio 2010 e la copia della prima pagina del ricorso.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché non era fornita prova valida della data completa di notifica dell'atto impugnato (era indicato solo l'anno 2010, senza giorno e mese) e perché la ricevuta di notifica del ricorso al Comune esibita dal contribuente riportava soltanto il timbro dell'ente privo di qualsiasi firma, segno o sigla dell'impiegato addetto, in violazione dell'art. 16 n.3 d.lgs. n.546/1992: ne consegue inesistenza della notifica e non semplice nullità, vizio non sanato dalla costituzione in giudizio del Comune. Quanto all'appello proposto dalla contribuente, è stato dichiarato anch'esso inammissibile per tardività: il termine di sei mesi per proporre appello decorreva dal deposito della sentenza (24/02/2014) e l'appello è stato depositato il 09/10/2014, oltre il termine previsto. Spese del giudizio liquidate in favore del Comune per Euro 300,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 16 n.3
"Le notificazioni ... all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia"
La notifica mediante consegna all'ufficio dell'ente locale richiede la sottoscrizione/segno dell'impiegato che rilascia la ricevuta sulla copia; il solo timbro dell'ente non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica.
Regole di ammissibilità del ricorso tributario; il giudice valuta la legittimazione e la tempestività dell'impugnazione, comprensiva della prova della notificazione dell'atto impugnato.
Disposizioni sulle modalità di proposizione del ricorso e sugli elementi necessari a comprovarne la tempestività; l'assenza della data completa di notifica pregiudica l'ammissibilità.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38 n.3
Rinvio al termine di impugnazione previsto per l'appello; in combinato con la novella del 2009, comporta il termine di sei mesi dall'atto di deposito della sentenza per proporre appello.
Codice di procedura civile, art. 327
Norma richiamata per il computo del termine d'impugnazione (termine breve/termine lungo se applicabile); dopo la modifica introdotta dalla L. n.69/2009 il termine lungo per l'appello è di sei mesi dal deposito della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 156
Richiamato in relazione alla efficacia della notificazione degli atti processuali; il deposito o la materiale raggiunta scopo dell'atto non sostituiscono la prova formale della data di notifica richiesta per l'ammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. nn. 22576/2004, 23475/2004, 1548/2002, 8992/2002
Costante principio secondo cui il semplice timbro dell'ente locale sulla ricevuta non vale a dimostrare la notifica tramite l'impiegato addetto in mancanza di sottoscrizione o segno identificativo; la prova della notifica deve consentire di individuare l'addetto che ha ricevuto l'atto.
Massime di principio
- La prova della data di notifica dell'atto impositivo deve contenere giorno, mese e anno: l'indicazione del solo anno è insufficiente e rende il ricorso inammissibile.
- La consegna dell'atto all'ente locale richiede che la ricevuta sia sottoscritta o riporti una sigla/segno dell'impiegato addetto; il solo timbro dell'ente non prova la notifica.
- Se la notifica è inesistente (e non solo nulla), la costituzione in giudizio della parte resistente non sana il vizio e il ricorso resta inammissibile.
- Per gli appelli tributari introdotti dopo la modifica del 2009, il termine per proporre appello è di sei mesi dal deposito della sentenza: occorre calcolare attentamente la decorrenza e produrre prova del tempestivo deposito.
- Per evitare problemi procedurali, chi impugna deve conservare e produrre documentazione inequivocabile della notifica (ad es. ricevuta firmata dall'impiegato, raccomandata A/R con ricevuta firmata, sistema di deposito che attesti giorno e mese).
- La mancanza di elementi formali processuali (data completa di notifica, firma dell'addetto) può portare all'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito delle questioni fiscali sottostanti.
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