Sentenza del 06/04/2021 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IMU 2012 (maggiore imposta richiesta ?2.114,44) emesso contro gli eredi di Tizio. I ricorrenti avevano applicato la riduzione del 50% della base imponibile ex art.13, comma 3, lett. a D.Lgs. 201/2011 sostenendo che spettasse anche agli immobili inclusi negli elenchi della legge n.171/1973 (Legge speciale per Venezia). Il Comune contestava l'agevolazione ritenendola riservata solo agli immobili sottoposti a vincolo diretto ex D.Lgs. 42/2004. I ricorrenti inoltre deducevano vizi procedurali della notifica (indirizzo errato, notifica collettiva agli eredi, tardività per prescrizione quinquennale) e carenza di motivazione dell'avviso.
La decisione
L'appello è stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado che respingeva il ricorso. Il Collegio ha ritenuto legittima la notifica collettiva agli eredi ex art.65 D.P.R. e sanata l'errata indicazione dell'indirizzo dalla proposizione del ricorso; ha ritenuto tempestiva la notifica in forza del perfezionamento al momento della consegna al servizio postale (regola del doppio binario). Sul merito ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione del 50% agli immobili ricompresi solo negli elenchi della Legge speciale per Venezia, richiamando la natura tassativa dell'agevolazione, la mancata richiamata normativa nel D.Lgs. IMU e precedenti di legittimità (Cassazione). Ha altresì accolto la richiesta subordinata di rimessione alla Corte Costituzionale (come prospettata), ma in definitiva ha rigettato l'appello. Spese compensate.
Norme richiamate
Art. 13 comma 3 lett. a D.Lgs. 201/2011
Prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per determinati immobili; il Collegio interpreta la norma come applicabile solo ai casi espressamente richiamati (immobili vincolati ex art.10 D.Lgs. 42/2004) e non estendibile per analogia agli elenchi della legge 171/1973.
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), art.10
Individua i fabbricati sottoposti a vincolo diretto di interesse storico-artistico; il giudice ritiene che soltanto tali immobili rientrino nell'ambito dell'agevolazione prevista dall'art.13 D.Lgs.201/2011.
Legge n.171/1973 e D.P.R. 791/1973 (Legge speciale per Venezia)
Elencano immobili di interesse per la disciplina speciale di Venezia; il Collegio ritiene che tali elenchi non siano sovrapponibili né assimilabili automaticamente ai vincoli del D.Lgs.42/2004 ai fini dell'agevolazione IMU.
Art. 65 D.P.R. 600/1973 (notifica agli eredi)
Prevede la notifica impersonale e collettiva agli eredi quando non sia stata fatta la comunicazione di cui al comma 2; il Collegio afferma che tale meccanismo può essere utilizzato anche per tributi locali (IMU/ICI) e che la notifica così eseguita è valida.
Legge 890/1982 e art.149 c.p.c. (regola del doppio binario)
Conferiscono efficacia distinta per il notificante (momento della consegna al servizio postale) e per il destinatario (momento della conoscenza). Il Collegio ha ritenuto che la consegna al servizio postale il 20/12/2017 sia idonea a ritenere tempestiva la notifica rispetto ai termini decadenziali/prescrizionali.
D.L. 16/1993 art.2 comma 5 (norma ICI richiamata storicamente)
Norma storica che prevedeva agevolazioni analoghe per l'ICI; serve a ricostruire il precedente normativo ma non modifica l'interpretazione restrittiva dell'agevolazione IMU.
Provvedimenti del Ministero dei Beni Culturali (es. nota 12/05/1992 n.6794 e provvedimento 8/3/2011)
Il Collegio ritiene che il provvedimento ministeriale dell'8/3/2011, che esclude la sovrapponibilità tra disciplina della legge speciale per Venezia e vincolo ex 42/2004, sia particolarmente convincente; il provvedimento del 1992 non è ritenuto decisivo alla luce degli orientamenti successivi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n.15437/2019; sent. n.3266/2019; sent. n.4053/2019; ord. n.13145/2019)
La Corte di Cassazione è stata richiamata per affermare che l'agevolazione in discussione non può essere estesa agli immobili inseriti esclusivamente negli elenchi della Legge speciale per Venezia; altra pronuncia (n.15437/2019) è citata in tema di utilizzabilità dell'art.65 anche per tributi locali.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie hanno carattere derogatorio e tassativo: non sono estendibili per analogia; devono applicarsi solo ai casi espressamente previsti dalla norma.
- L'inclusione negli elenchi della legge speciale (es. legge 171/1973 per Venezia) non equivale automaticamente al vincolo diretto ex D.Lgs. 42/2004; occorre verifica normativa esplicita per riconoscere agevolazioni collegate al codice dei beni culturali.
- La notifica agli eredi può essere effettuata in forma impersonale e collettiva ex art.65 D.P.R. quando non sia stata effettuata la comunicazione prevista: tale procedura può valere anche per tributi locali come l'IMU.
- Un errore nell'indicazione dell'indirizzo di notifica può essere sanato dalla proposizione del ricorso se con essa si dimostra che lo scopo della notifica è stato comunque raggiunto entro i termini rilevanti (decadenza/prescrizione).
- La consegna dell'atto al servizio postale perfeziona la notifica per il soggetto notificante (regola del doppio binario); pertanto, ai fini dei termini dell'amministrazione, la spedizione tempestiva può essere determinante anche se il destinatario apprende dell'atto successivamente.
- In presenza di contrasti giurisprudenziali consolidati, i giudici possono compensare le spese processuali; in ipotesi di dubbio costituzionale sul testo normativo può essere valutata la rimessione alla Corte Costituzionale, ma ciò non implica necessariamente accoglimento dell'impugnazione.
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