Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/04/2021 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava che la società e gli ex soci avessero utilizzato la procedura di rivalutazione delle partecipazioni (L. 488/2001) pagando l'imposta sostitutiva per poi trasferire le partecipazioni alla società stessa, la quale ha acquistato le azioni proprie e le ha poi annullate. Secondo l'Ufficio si sarebbe realizzato un "recesso tipico" mascherato da cessione, finalizzato a trasformare una distribuzione di utili (tassata ai sensi dell'art. 47 TUIR) in una cessione soggetta a regime di plusvalenza agevolata (art. 67 TUIR) con conseguente elusione fiscale e omissione dell'operazione di applicazione e versamento delle ritenute alla fonte ex art. 27 DPR 600/1973. La difesa sostenne valide ragioni extrafiscali (ingresso di nuovi soci per donazioni/ricambio generazionale) e che non fosse provato l'abuso ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia: ha riformato la sentenza di primo grado e ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento. Ha qualificato l'operazione come priva di sostanza economica e finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale indebito, riqualificando le somme pagate agli ex soci come distribuzione di utili soggetta a ritenuta alla fonte. Ha confermato la pretesa tributaria per il periodo d'imposta 2015 e, con riguardo al 2014, ha ridotto l'aliquota della ritenuta alla fonte dal 26% al 20% per i proventi percepiti dagli ex soci Caio e Mevio (applicando l'aliquota vigente ratione temporis), respingendo invece l'eccezione sull'illegittimità delle sanzioni connesse all'abuso. Ha condannato l'appellato al pagamento delle spese del grado (euro 10.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 10-bis Statuto del contribuente (L. 212/2000)

    Definisce l'abuso del diritto e i criteri per escludere operazioni prive di sostanza economica; il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina perché la sequenza negoziale era diretta esclusivamente ad ottenere un vantaggio fiscale privo di valide ragioni extrafiscali.

  • Legge 488/2001 (rivalutazione delle partecipazioni)

    La finalità della norma è favorire la circolazione delle partecipazioni mediante pagamento di imposta sostitutiva; il Collegio ha affermato che la rivalutazione non è applicabile quando la partecipazione non è destinata a circolare (es. annullamento dopo acquisto da parte della società) e che l'uso strumentale della rivalutazione integra abuso.

  • art. 67 TUIR (ex art. 81 TUIR antecedente)

    disciplina le plusvalenze da cessione di partecipazioni: la rivalutazione incide sulla determinazione delle plusvalenze in caso di cessione a terzi; il Collegio ha distinto la cessione a terzi dalla liquidazione/recesso, escludendo l'applicabilità della rivalutazione a quest'ultimo caso.

  • art. 47, comma 7 TUIR

    Individua il regime fiscale delle somme percepite in ipotesi di recesso ed esclusione; il Collegio ha ritenuto che le somme corrisposte agli ex soci dovessero essere inquadrate secondo questo articolo (reddito da capitale/distribuzione) e non come plusvalenza, comportando obbligo di ritenuta in capo alla società.

  • art. 27 DPR 600/1973

    Disciplina la ritenuta a titolo d'imposta applicabile alle somme corrisposte ai soci in caso di recesso; il Collegio ha applicato la misura del 20% per i proventi del 2014 (in vigore ratione temporis), riducendo l'aliquota originariamente contestata del 26%.

  • art. 2437 c.c. (richiamato)

    Riferimento al regime societario del recesso ed alle diverse fattispecie di recesso: il Collegio ha rilevato che, fiscalmente, le diverse tipologie di recesso possono ricevere trattamenti tributari differenti e che nel caso concreto si era realizzato un recesso tipico con annullamento delle azioni.

Massime di principio

  • Se si utilizza la rivalutazione delle partecipazioni prevista dalla L. 488/2001, occorre dimostrare che l'operazione è finalizzata effettivamente alla circolazione della partecipazione (es. destinazione alla rivendita, indicazione nello stato patrimoniale come attività circolante, programmi concreti di collocamento o coinvolgimento di nuovi soci). In assenza di tali elementi l'operazione può essere qualificata come priva di sostanza economica e ricondotta a distribuzione di utili.
  • La sequenza temporale e documentale è un indice cruciale: acquisti di azioni proprie seguiti rapidamente da delibere di annullamento, uso di riserve per il pagamento e mancata evidenza di intenti di collocamento rafforzano la tesi dell'abuso.
  • La prova delle valide ragioni extrafiscali non marginali grava sul contribuente: semplici dichiarazioni generiche (es. ricambio generazionale, donazioni future) sono insufficienti; servono elementi oggettivi e documentati che giustifichino la scelta economica.
  • In presenza di riqualificazione a distribuzione di utili scattano gli obblighi di sostituto d'imposta (ritenuta e versamento ex art. 27 DPR 600/1973) e, se non adempiuti, la pretesa fiscale può essere legittimamente accertata dall'Amministrazione.
  • La valutazione della sussistenza dell'abuso è fattuale e richiede l'esame complessivo delle operazioni: non tutte le operazioni analoghe sono abusive, ma la combinazione di comportamenti privi di finalità operative diverse dal risparmio d'imposta è rischiosa.
  • In caso di contenzioso, l'Amministrazione deve dimostrare (anche per presunzioni) l'assenza di sostanza economica; tuttavia, un giudice di merito può ritenere provata la natura elusiva sulla base della documentazione assembleare e contabile disponibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.