Sentenza del 06/04/2021 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava che la società e gli ex soci avessero utilizzato la procedura di rivalutazione delle partecipazioni (L. 488/2001) pagando l'imposta sostitutiva per poi trasferire le partecipazioni alla società stessa, la quale ha acquistato le azioni proprie e le ha poi annullate. Secondo l'Ufficio si sarebbe realizzato un "recesso tipico" mascherato da cessione, finalizzato a trasformare una distribuzione di utili (tassata ai sensi dell'art. 47 TUIR) in una cessione soggetta a regime di plusvalenza agevolata (art. 67 TUIR) con conseguente elusione fiscale e omissione dell'operazione di applicazione e versamento delle ritenute alla fonte ex art. 27 DPR 600/1973. La difesa sostenne valide ragioni extrafiscali (ingresso di nuovi soci per donazioni/ricambio generazionale) e che non fosse provato l'abuso ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia: ha riformato la sentenza di primo grado e ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento. Ha qualificato l'operazione come priva di sostanza economica e finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale indebito, riqualificando le somme pagate agli ex soci come distribuzione di utili soggetta a ritenuta alla fonte. Ha confermato la pretesa tributaria per il periodo d'imposta 2015 e, con riguardo al 2014, ha ridotto l'aliquota della ritenuta alla fonte dal 26% al 20% per i proventi percepiti dagli ex soci Caio e Mevio (applicando l'aliquota vigente ratione temporis), respingendo invece l'eccezione sull'illegittimità delle sanzioni connesse all'abuso. Ha condannato l'appellato al pagamento delle spese del grado (euro 10.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 10-bis Statuto del contribuente (L. 212/2000)
Definisce l'abuso del diritto e i criteri per escludere operazioni prive di sostanza economica; il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina perché la sequenza negoziale era diretta esclusivamente ad ottenere un vantaggio fiscale privo di valide ragioni extrafiscali.
Legge 488/2001 (rivalutazione delle partecipazioni)
La finalità della norma è favorire la circolazione delle partecipazioni mediante pagamento di imposta sostitutiva; il Collegio ha affermato che la rivalutazione non è applicabile quando la partecipazione non è destinata a circolare (es. annullamento dopo acquisto da parte della società) e che l'uso strumentale della rivalutazione integra abuso.
art. 67 TUIR (ex art. 81 TUIR antecedente)
disciplina le plusvalenze da cessione di partecipazioni: la rivalutazione incide sulla determinazione delle plusvalenze in caso di cessione a terzi; il Collegio ha distinto la cessione a terzi dalla liquidazione/recesso, escludendo l'applicabilità della rivalutazione a quest'ultimo caso.
art. 47, comma 7 TUIR
Individua il regime fiscale delle somme percepite in ipotesi di recesso ed esclusione; il Collegio ha ritenuto che le somme corrisposte agli ex soci dovessero essere inquadrate secondo questo articolo (reddito da capitale/distribuzione) e non come plusvalenza, comportando obbligo di ritenuta in capo alla società.
art. 27 DPR 600/1973
Disciplina la ritenuta a titolo d'imposta applicabile alle somme corrisposte ai soci in caso di recesso; il Collegio ha applicato la misura del 20% per i proventi del 2014 (in vigore ratione temporis), riducendo l'aliquota originariamente contestata del 26%.
art. 2437 c.c. (richiamato)
Riferimento al regime societario del recesso ed alle diverse fattispecie di recesso: il Collegio ha rilevato che, fiscalmente, le diverse tipologie di recesso possono ricevere trattamenti tributari differenti e che nel caso concreto si era realizzato un recesso tipico con annullamento delle azioni.
Massime di principio
- Se si utilizza la rivalutazione delle partecipazioni prevista dalla L. 488/2001, occorre dimostrare che l'operazione è finalizzata effettivamente alla circolazione della partecipazione (es. destinazione alla rivendita, indicazione nello stato patrimoniale come attività circolante, programmi concreti di collocamento o coinvolgimento di nuovi soci). In assenza di tali elementi l'operazione può essere qualificata come priva di sostanza economica e ricondotta a distribuzione di utili.
- La sequenza temporale e documentale è un indice cruciale: acquisti di azioni proprie seguiti rapidamente da delibere di annullamento, uso di riserve per il pagamento e mancata evidenza di intenti di collocamento rafforzano la tesi dell'abuso.
- La prova delle valide ragioni extrafiscali non marginali grava sul contribuente: semplici dichiarazioni generiche (es. ricambio generazionale, donazioni future) sono insufficienti; servono elementi oggettivi e documentati che giustifichino la scelta economica.
- In presenza di riqualificazione a distribuzione di utili scattano gli obblighi di sostituto d'imposta (ritenuta e versamento ex art. 27 DPR 600/1973) e, se non adempiuti, la pretesa fiscale può essere legittimamente accertata dall'Amministrazione.
- La valutazione della sussistenza dell'abuso è fattuale e richiede l'esame complessivo delle operazioni: non tutte le operazioni analoghe sono abusive, ma la combinazione di comportamenti privi di finalità operative diverse dal risparmio d'imposta è rischiosa.
- In caso di contenzioso, l'Amministrazione deve dimostrare (anche per presunzioni) l'assenza di sostanza economica; tuttavia, un giudice di merito può ritenere provata la natura elusiva sulla base della documentazione assembleare e contabile disponibile.
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