Sentenza del 07/04/2021 n. 13086 - Corte di Cassazione
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Bancarotta fraudolenta documentale - Denuncia di furto delle scritture contabili - Espediente per sottrarre le scritture - Pene accessorie di inabilitazione e incapacità - Principio di proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione di denaro e beni, bancarotta semplice e bancarotta documentale. Il ricorrente ha dedotto (1) che alcuni fatti (es. cessione/affitto di immobili o mancato rinvenimento di macchinari) siano stati illegittimamente qualificati come distrazioni e che mancasse prova del pregresso possesso di taluni beni; (2) violazione di legge nella qualificazione della bancarotta documentale, sostenendo che le scritture sarebbero state sottratte in occasione di un furto denunciato e che, pertanto, al massimo andrebbe configurata una bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato i primi due motivi infondati e ha confermato la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale: ha ritenuto provato il pregresso possesso dei beni dall'intestazione, ha valutato la cessione a corrispettivo irrisorio come distrazione e ha ritenuto il furto un espediente volto a sottrarre le scritture, integrando così l'art. 216 L.F. Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessoria (inabilitazione/incapacità) e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Bologna perché ridetermini tali pene accessorie in modo autonomo e proporzionato, ai sensi dell'art. 133 c.p., entro il limite massimo di dieci anni. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
La Corte ha ritenuto che la sottrazione delle scritture — anche mediante un 'furto' strumentale — e la condotta volta a impedire la ricostruzione del patrimonio integrano la bancarotta fraudolenta documentale; la mancata consegna e le false dichiarazioni alla curatrice sono elementi indicativi della fraudolenza.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta documentale semplice)
durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta
La norma distingue la semplice irregolarità o incompletezza della tenuta delle scritture (art. 217) dalla condotta dolosa di sottrazione/distruzione/falsificazione (art. 216); la Corte ha ritenuto prevalente la fattispecie dolosa nel caso concreto.
art. 133 codice penale (criteri di determinazione della pena)
Richiamato come criterio per la rideterminazione autonoma e proporzionata delle pene accessorie, la Corte ordina di valutare caso per caso i criteri indicati dall'art. 133 c.p. (colpevolezza, personalità, finalità, grado di responsabilità, ecc.) nella fissazione della durata delle pene accessorie fino al massimo di dieci anni.
Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, L.F. nella parte in cui disponeva: "la condanna ... importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione ... e l'incapacita' ..." anziché: "la condanna ... importa l'inabilitazione ... e l'incapacita' ... fino a dieci anni"
La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la durata automatica e fissa di dieci anni delle pene accessorie, imponendo al giudice una determinazione proporzionata e motivata della durata, comunque non superiore a dieci anni.
art. 219 e art. 223 legge fallimentare
Norme richiamate nel contesto del capo di imputazione per la bancarotta documentale e le relative conseguenze; la decisione applica i principi di distinzione e punibilità tra le diverse fattispecie documentali.
Massime di principio
- La sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili va considerata bancarotta documentale fraudolenta (art. 216 L.F.) se è parte di una condotta volta a impedire la ricostruzione del patrimonio o a arrecare pregiudizio ai creditori; anche un 'furto' può essere ritenuto un espediente strumentale a tale scopo.
- La bancarotta documentale semplice (art. 217 L.F.) si configura quando le scritture non sono tenute, sono incomplete o irregolari, senza l'elemento doloso di sottrazione/distruzione/falsificazione.
- L'intestazione di beni alla società costituisce elemento probatorio del possesso; spetta al fallito/difensore dimostrare il contrario se il bene non è rinvenuto al fallimento.
- La cessione di beni a corrispettivo irrisorio o poco antecedente al fallimento può essere qualificata come distrazione e integra bancarotta per distrazione.
- Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie previste dall'art. 216 vanno determinate dal giudice in modo autonomo e proporzionato rispetto alla pena detentiva, seguendo i criteri dell'art. 133 c.p., con limite massimo di dieci anni; quindi il giudice deve motivare specificamente la durata delle pene accessorie.
- In presenza di una denuncia di furto delle scritture, il giudice valuta la funzione e il contesto del fatto: se il furto è strumentale alla sottrazione delle scritture e mira a eludere i controlli (es. ostacolo alla curatela, false dichiarazioni), potrà comunque configurarsi bancarotta fraudolenta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 apr 2021Sentenza del 07/04/2021 n. 34 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 7 apr 2021Sentenza del 07/04/2021 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 7 apr 2021Sentenza del 07/04/2021 n. 464 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 7 apr 2021Sentenza del 07/04/2021 n. 465 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 7 apr 2021Sentenza del 07/04/2021 n. 467 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 7 apr 2021Sentenza del 07/04/2021 n. 1821 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →