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Sentenza

Sentenza del 07/04/2021 n. 13086 - Corte di Cassazione

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Bancarotta fraudolenta documentale - Denuncia di furto delle scritture contabili - Espediente per sottrarre le scritture - Pene accessorie di inabilitazione e incapacità - Principio di proporzionalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione di denaro e beni, bancarotta semplice e bancarotta documentale. Il ricorrente ha dedotto (1) che alcuni fatti (es. cessione/affitto di immobili o mancato rinvenimento di macchinari) siano stati illegittimamente qualificati come distrazioni e che mancasse prova del pregresso possesso di taluni beni; (2) violazione di legge nella qualificazione della bancarotta documentale, sostenendo che le scritture sarebbero state sottratte in occasione di un furto denunciato e che, pertanto, al massimo andrebbe configurata una bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato i primi due motivi infondati e ha confermato la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale: ha ritenuto provato il pregresso possesso dei beni dall'intestazione, ha valutato la cessione a corrispettivo irrisorio come distrazione e ha ritenuto il furto un espediente volto a sottrarre le scritture, integrando così l'art. 216 L.F. Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessoria (inabilitazione/incapacità) e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Bologna perché ridetermini tali pene accessorie in modo autonomo e proporzionato, ai sensi dell'art. 133 c.p., entro il limite massimo di dieci anni. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

    La Corte ha ritenuto che la sottrazione delle scritture — anche mediante un 'furto' strumentale — e la condotta volta a impedire la ricostruzione del patrimonio integrano la bancarotta fraudolenta documentale; la mancata consegna e le false dichiarazioni alla curatrice sono elementi indicativi della fraudolenza.

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta documentale semplice)

    durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta

    La norma distingue la semplice irregolarità o incompletezza della tenuta delle scritture (art. 217) dalla condotta dolosa di sottrazione/distruzione/falsificazione (art. 216); la Corte ha ritenuto prevalente la fattispecie dolosa nel caso concreto.

  • art. 133 codice penale (criteri di determinazione della pena)

    Richiamato come criterio per la rideterminazione autonoma e proporzionata delle pene accessorie, la Corte ordina di valutare caso per caso i criteri indicati dall'art. 133 c.p. (colpevolezza, personalità, finalità, grado di responsabilità, ecc.) nella fissazione della durata delle pene accessorie fino al massimo di dieci anni.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018

    ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, L.F. nella parte in cui disponeva: "la condanna ... importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione ... e l'incapacita' ..." anziché: "la condanna ... importa l'inabilitazione ... e l'incapacita' ... fino a dieci anni"

    La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la durata automatica e fissa di dieci anni delle pene accessorie, imponendo al giudice una determinazione proporzionata e motivata della durata, comunque non superiore a dieci anni.

  • art. 219 e art. 223 legge fallimentare

    Norme richiamate nel contesto del capo di imputazione per la bancarotta documentale e le relative conseguenze; la decisione applica i principi di distinzione e punibilità tra le diverse fattispecie documentali.

Massime di principio

  • La sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili va considerata bancarotta documentale fraudolenta (art. 216 L.F.) se è parte di una condotta volta a impedire la ricostruzione del patrimonio o a arrecare pregiudizio ai creditori; anche un 'furto' può essere ritenuto un espediente strumentale a tale scopo.
  • La bancarotta documentale semplice (art. 217 L.F.) si configura quando le scritture non sono tenute, sono incomplete o irregolari, senza l'elemento doloso di sottrazione/distruzione/falsificazione.
  • L'intestazione di beni alla società costituisce elemento probatorio del possesso; spetta al fallito/difensore dimostrare il contrario se il bene non è rinvenuto al fallimento.
  • La cessione di beni a corrispettivo irrisorio o poco antecedente al fallimento può essere qualificata come distrazione e integra bancarotta per distrazione.
  • Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie previste dall'art. 216 vanno determinate dal giudice in modo autonomo e proporzionato rispetto alla pena detentiva, seguendo i criteri dell'art. 133 c.p., con limite massimo di dieci anni; quindi il giudice deve motivare specificamente la durata delle pene accessorie.
  • In presenza di una denuncia di furto delle scritture, il giudice valuta la funzione e il contesto del fatto: se il furto è strumentale alla sottrazione delle scritture e mira a eludere i controlli (es. ostacolo alla curatela, false dichiarazioni), potrà comunque configurarsi bancarotta fraudolenta.

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