Sentenza del 06/04/2021 n. 1802 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contribuente/ricorrente - Ricorso introduttivo - Avvenuta proposizione - Ente resistente - Mancata costituzione giudizio - Attività difensiva - Omesso svolgimento - Rileva - Giudice tributario - Rigetto ricorso - Condanna spese lite - Illegittimità decisione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice tributario ha rigettato il ricorso del contribuente e lo ha condannato alle spese, liquidandole a favore dell'ente resistente; tale decisione è stata ritenuta illegittima perché la parte che non si costituisce in giudizio non può essere considerata beneficiaria di una liquidazione delle spese processuali, essendo presunto che non abbia svolto alcuna attività difensiva
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorso verteva su una pretesa tributaria contestata dal contribuente; l'ente resistente non si è costituito e, nonostante la mancata costituzione, il giudice ha comunque liquidato le spese processuali a favore dell'ente resistente
Norme richiamate
c.p.c. art. 91
la norma disciplina la condanna alle spese tra le parti soccombenti e premia l'attività difensiva; dalla sua interpretazione deriva che chi non si costituisce non può essere considerato avente diritto alla liquidazione delle spese per mancanza di attività difensiva
Cass. 3991/20
giurisprudenza che riconosce il principio per cui la mancata costituzione esclude che la parte possa beneficiare di una pronuncia che le assegni le spese processuali, essendo presunto che non abbia svolto attività difensiva
Massime di principio
- Una parte che non si costituisce in giudizio è presumibilmente priva di attività difensiva e quindi non può essere destinataria favorevole di una liquidazione delle spese processuali.
- Il giudice, nel liquidare le spese, deve verificare l'effettiva attività difensiva svolta dalla parte beneficiaria; in assenza di costituzione tale verifica impedisce l'assegnazione delle spese al non costituito.
- Se una pronuncia liquida le spese a favore di una parte non costituita, la decisione è impugnabile per violazione del principio secondo cui occorre aver svolto attività processuale per ottenere la condanna alle spese.
- Per ottenere il rimborso delle spese, l'ente pubblico o la controparte resistente dovrebbe comunque costituirsi o svolgere atti difensivi in giudizio; la mancata costituzione comporta rischio di perdita del diritto alle spese anche se la parte risulta vincente nel merito.
- Il contribuente soccombente che vede assegnate le spese al non costituito può dedurre l'illegittimità della liquidazione in sede di impugnazione, richiamando la presunzione di inesistenza di attività difensiva.
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