Sentenza del 06/04/2021 n. 1787 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Totale soccombenza - Spese di lite - Compensazione - Motivo costituito dalla complessità della causa - Costituisce formula generica e non grave ed eccezionale ragione - Condanna della parte soccombente al rimborso delle spese - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso avverso estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento per omessa notifica; in primo grado il ricorso era stato integralmente accolto ma le spese di lite erano state compensate con motivazione generica richiamando la "complessità della causa" e la contumacia della parte resistente; la ricorrente ha proposto appello limitatamente al capo delle spese chiedendo la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese.
La decisione
L'appello è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la compensazione delle spese non poteva essere disposta sulla base di una formula generica quale "la complessità della causa" né sulla sola contumacia della parte resistente, in mancanza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate. Di conseguenza è stata revocata la compensazione e condannata l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 600,00 per il primo grado e euro 700,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. G. G.
Norme richiamate
art. 15, co. 1, d.lgs. n. 546/92
La Commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell'art. 92 c.p.c.; l'applicazione della compensazione deve rispettare i limiti e i criteri stabiliti dall'art. 92 c.p.c.
art. 92, co. 2, c.p.c.
La norma consente la compensazione delle spese solo se ricorrono "gravi ed eccezionali ragioni" ovvero in presenza di reciproca soccombenza; tali ragioni devono essere specificate e motivate chiaramente dal giudice e non possono essere indicate con formule generiche.
Cass. ord. n. 14969/2017
La Corte di Cassazione ha stabilito che la 'complessità della causa' è una formula generica non idonea a giustificare la compensazione delle spese: il giudice deve indicare circostanze concrete e specifiche che giustifichino le gravi ed eccezionali ragioni.
Cass. ord. n. 4871/2017
Ribadito il principio per cui, in tema di spese giudiziali, non può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza se non ricorrano gravi ed eccezionali ragioni puntualmente indicate nella motivazione.
Cass. ord. n. 12867/2017
Conferma che la mera contumacia della parte resistente non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese quando la decisione abbia integralmente accolto il ricorso dell'altra parte.
Massime di principio
- La compensazione delle spese richiede o la reciproca soccombenza o la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione; formule generiche come "complessità della causa" non sono sufficienti.
- La mera contumacia della parte resistente non estingue la sua sostanziale soccombenza e non legittima automaticamente la compensazione delle spese quando l'altra parte ottenga pieno accoglimento.
- In caso di integrale accoglimento del ricorso di un privato/contribuente, il principio generale porta alla condanna della parte soccombente al rimborso delle spese salvo specifiche, concrete e motivate ragioni contrarie.
- Fattispecie che possono giustificare la compensazione, se adeguatamente motivate, includono: oggettiva controvertibilità delle questioni, novità o dubbiezza della questione di diritto, mutamento di giurisprudenza nel corso del processo, mancanza di consolidata giurisprudenza o peculiarità del rapporto giuridico che richieda complesse questioni interpretative.
- Il giudice deve indicare nella motivazione quali aspetti concreti e rilevanti della controversia costituiscono le "gravi ed eccezionali ragioni"; la mancanza di detta specificazione rende la compensazione censurabile e suscettibile di essere revocata in sede di impugnazione.
- Per chi impugna solo il capo delle spese, è utile evidenziare la mancanza di motivazione puntuale nella sentenza impugnata e richiedere la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, con indicazione degli importi e del procuratore antistatario.
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