Sentenza del 06/04/2021 n. 504 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità di parte degli oneri finanziari sostenuti da XX s.p.a. per due finanziamenti ricevuti nel 2007 dalla controllata ungherese HH, ritenendo che parte degli importi erogati fossero in realtà dividendi non distribuiti (per la quota corrispondente alla partecipazione del 51,04%) e configurassero un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10‑bis legge 212/2000. La ricostruzione dell'Amministrazione si fondava sul fatto che i prestiti erano stati erogati pochi giorni dopo che HH aveva incassato utili dalla controllata croata QQ e che l'ammontare complessivo dei prestiti era prossimo al totale degli utili percepiti. L'Agenzia ha quindi disconosciuto la deducibilità degli interessi relativi alla parte di finanziamento considerata come distribuzione di utili. Le società ricorrenti hanno invece documentato ragioni economiche e aziendali (riduzione dell'esposizione bancaria, conservazione di capitale nella subholding per ragioni connesse alla liquidazione di QQ e alla presenza di altri soci rilevanti) e hanno evidenziato che parte dei capitali è poi stata restituita e che per il 2011-2012 il reddito di HH era stato tassato per trasparenza ai sensi delle norme CFC, neutralizzando l'ipotetico vantaggio fiscale.
La decisione
Il Collegio d'appello ha accolto l'appello: ha ritenuto non provato l'abuso del diritto e ha annullato i quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2010-2013. La Corte ha ritenuto inaccoglibili le argomentazioni dell'Agenzia che sostanzialmente si era sostituita all'imprenditore decidendo che HH avrebbe dovuto distribuire gli utili; ha evidenziato l'inverosimiglianza della scissione operata dall'Amministrazione (trattare una parte del medesimo finanziamento come dividendo e un'altra come prestito legittimo) e ha valorizzato le ragioni economiche extrafiscali addotte dai contribuenti (liquidità, fase di liquidazione di QQ, presenza di altri soci). Ha inoltre rilevato che il valore degli oneri contestati era generalmente trascurabile rispetto al reddito imponibile dichiarato e che per il 2011-2012 l'applicazione delle regole CFC aveva neutralizzato l'eventuale vantaggio fiscale. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio (Euro 6.000 oltre accessori se dovuti).
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 10‑bis
L'Amministrazione aveva invocato l'art. 10‑bis per qualificare come abuso la scelta di ricevere prestiti invece di dividendi. Il Collegio ha ritenuto che non sussistesse l'abuso: occorre prova dell'assenza di sostanza economica e che l'operazione sia stata posta in essere essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale. Nel caso concreto le spiegazioni economiche e le circostanze (presenza di altri soci, contesto di liquidazione di QQ, ripetuti movimenti di cassa) rendono plausibile la decisione imprenditoriale di erogare prestiti, per cui non è configurabile l'abuso dedotto dall'Amministrazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 37‑bis
Richiamato in relazione al precedente Processo Verbale della Guardia di Finanza che aveva rilevato fatti analoghi per il triennio 2007-2009. Il Collegio ha osservato che l'adesione al PVC non equivale ad accettazione sostanziale e che le contestazioni prevalenti di quel PVC erano di natura diversa (evasione da operazioni in nero), per cui quel precedente non prova automaticamente la fondatezza della riclassificazione dei finanziamenti come dividendi.
T.U.I.R. art. 167, comma 8‑bis (regole CFC)
Per gli anni 2011 e 2012 l'Amministrazione stessa aveva considerato sussistenti i presupposti CFC e, di conseguenza, la contribuente aveva tassato per trasparenza il reddito della controllata ungherese. Il Collegio ha rilevato che tale tassazione per trasparenza neutralizza l'ipotetico vantaggio fiscale derivante dalla deduzione degli oneri finanziari, indebolendo la tesi dell'abuso.
legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 10‑bis comma 12 (obbligo di motivazione)
Le società avevano denunciato un mancato rispetto degli obblighi di motivazione ai sensi dell'art. 10‑bis comma 12; il Collegio ha ritenuto infondata la censura, considerando adeguata la motivazione dell'Agenzia ma comunque insufficiente a provare l'abuso nel merito.
Massime di principio
- L'onere della prova dell'abuso del diritto grava sull'Amministrazione: deve dimostrare che l'operazione era priva di sostanza economica e posta in essere essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale.
- Non basta la coincidenza temporale tra incasso di utili e successiva erogazione di prestiti: è necessario valutare le ragioni economiche extrafiscali (es. gestione della liquidità, esigenza di preservare capitale in una subholding in fase di liquidazione, presenza di altri soci) e la reale incidenza fiscale dell'operazione.
- L'Amministrazione non può arbitrariamente 'scindere' un singolo finanziamento in due parti (una qualificata come dividendo e l'altra come prestito) senza elementi oggettivi e coerenti che giustifichino tale ricostruzione.
- La competenza contabile degli oneri finanziari (principio di competenza) prevale sull'argomento del mancato pagamento (cassa) quando si discute di deducibilità degli interessi; eventuali mancati pagamenti possono generare rilevanze fiscali opposte (sopravvenienze attive).
- La tassazione per trasparenza ai sensi delle norme CFC può neutralizzare il vantaggio fiscale invocato dall'Amministrazione e deve essere considerata nella valutazione complessiva della controversia.
- Un'adesione a un processo verbale della Guardia di Finanza non equivale automaticamente all'accettazione di specifiche contestazioni fiscali; va valutato il contesto e quali contestazioni fossero effettivamente contestate e di maggiore rilievo.
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