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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23882/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di quattro mesi di arresto per il reato contestato. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, ma l'impugnazione è stata presentata dal difensore di fiducia che non risultava abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perché non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti e delle giurisdizioni superiori. La questione trattata dalla Corte riguarda dunque esclusivamente l'ammissibilità del ricorso, con conseguente verifica della legittimazione del difensore che lo ha sottoscritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un difensore non legittimato a patrocinare innanzi alla Cassazione, in quanto privo di iscrizione all'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. pen.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la fattispecie concreta del reato, limitandosi a indicare il solo articolo.

  • art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile se proposto da soggetto non legittimato; nel caso di specie la mancanza di abilitazione del difensore al patrocinio in Cassazione integra causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 611 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non incluso.

  • art. 186 Corte cost. 13 giugno 2000

    Richiamata per il criterio della colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un difensore privo della legittimazione professionale richiesta per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  • La mancanza di iscrizione del difensore all'albo speciale dei cassazionisti determina un difetto originario di legittimazione processuale idoneo a rendere inammissibile l'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza necessaria, salvo che emergano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio evidente dell'impugnazione, la Corte può ravvisare la colpa del ricorrente e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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