Cassazione Civile, Ordinanza n. 15371/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo di un rapporto di conto-anticipi acceso da una società poi fallita, con obbligazione di pagamento estesa anche ai fideiussori. Gli opponenti avevano contestato, tra l’altro, l’applicazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale, la mancanza di trasparenza contabile e avevano proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni. In appello la domanda nei confronti del fallimento è stata dichiarata improcedibile, mentre il resto è stato respinto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello trattato come "chiuso" un conto che, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe stato ancora pendente per parte del periodo rilevante e per aver quindi travisato le prove; (2) violazione degli artt. 1823 e 1831 c.c. per non avere ritenuto inammissibile la domanda di condanna della banca, asseritamente proposta quando il conto era ancora aperto e senza certezza sulle movimentazioni; (3) omesso esame, ex art. 112 c.p.c., della specifica deduzione secondo cui il documento contrattuale prodotto dalla banca non sarebbe stato riferibile al conto-anticipi e vi sarebbero stati più rapporti di conto corrente intestati alla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso della co-ricorrente che aveva rinunciato, con accettazione della controparte e compensazione delle spese. Quanto alla ricorrente rimasta in causa, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare un riesame del fatto e della ricostruzione del rapporto, ritenendo invece fondato il terzo motivo: la Corte d’appello non aveva esaminato la distinta questione della materiale riferibilità del documento contrattuale prodotto dalla banca al conto-anticipi posto a base del ricorso monitorio, limitandosi a trattare della diversa questione della nullità del contratto bancario per difetto di sottoscrizione della banca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Potenza anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La doglianza che censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, se in realtà mira a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non è scrutinabile in cassazione come violazione dell’art. 115 c.p.c.
La censura basata sulla disciplina del conto corrente è stata ritenuta inammissibile perché risolta nella contestazione della ricostruzione fattuale del rapporto e della sua chiusura, non in una reale violazione di diritto.
Anche rispetto alla chiusura del conto e all’esigibilità del saldo la Corte ha ritenuto che la doglianza implicasse un riesame dei fatti, non una violazione della norma.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente dedotte; l’omesso esame della specifica questione sulla riferibilità del documento contrattuale al conto-anticipi integra vizio rilevante in cassazione.
Richiamato nel passaggio relativo alla successione nel credito a favore della società cessionaria del credito bancario.
Richiamato indirettamente nel contesto delle contestazioni sull’onere di provare usura, movimenti del conto e riferibilità documentale, ma non come ratio decisiva della pronuncia.
art. 339 l. n. 2248/1865, All. F
Citato nei gradi di merito per escludere la violazione del divieto di cessione, senza che sul punto la cassazione svolga una specifica ratio decisoria.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura formalmente rubricata come violazione di legge o del principio di disponibilità della prova quando, nella sostanza, mira solo a ottenere un nuovo giudizio di fatto sulla ricostruzione del rapporto e sulla lettura della documentazione.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una specifica eccezione o domanda ritualmente dedotta e autonoma rispetto ad altre questioni affrontate, il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame è deducibile in cassazione.
- La chiusura del conto e l’esigibilità del saldo vanno accertate in base alle risultanze fattuali del rapporto; se la censura contesta tale accertamento senza individuare un vero errore di diritto, il motivo è inammissibile.
- La decisione su un rapporto bancario documentato richiede di distinguere tra la validità formale del contratto e la sua concreta riferibilità al rapporto specifico posto a base della pretesa monitoria: si tratta di profili distinti che devono essere entrambi scrutinati se devoluti al giudice.
- Il giudizio di legittimità si arresta quando la sentenza impugnata ha omesso di esaminare un profilo decisivo e specificamente dedotto in appello, specie se tale profilo attiene al collegamento tra il documento prodotto e il rapporto da cui deriva il credito azionato.
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