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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35609/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Filippone impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorso articolava tre censure principali: (1) inutilizzabilità di atti e intercettazioni successivi alla presunta scadenza dei termini delle indagini (alerte sulla tardiva iscrizione a ruolo dell'indagato); (2) contestazione della fondatezza dei gravi indizi, con attacco all'attendibilità del collaboratore di giustizia Alessio Puccio e alla interpretazione delle intercettazioni e messaggi ritenuti riscontranti; (3) carenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), con la richiesta di valutare marginalità del ruolo del ricorrente e assenza di contatti significativi con esponenti mafiosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo dichiarato inammissibile perché la questione sulla inutilizzabilità degli atti non era stata sollevata in sede di riesame e non è rilevabile d'ufficio. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e logica circa la sussistenza di gravi indizi, fondati sulle dichiarazioni del collaboratore Puccio e su riscontri tratti da intercettazioni (es. conversazioni del 29 marzo e 17 aprile 2024) e messaggi; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non censurabile in assenza di manifesta illogicità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione prevista per gli indiziati di associazione mafiosa e osservato che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superarla; inoltre il Tribunale aveva motivato positivamente la sussistenza dei pericoli richiesti. Condanna del ricorrente alle spese e nessuna rimessione in libertà disposta.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che integra il reato di associazione mafiosa; la Corte conferma che per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente la presenza di gravi indizi di partecipazione stabile al sodalizio, anche se la valutazione approfondita della colpevolezza spetta al giudice di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prevede le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione e di inquinamento probatorio). La Corte richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nel caso di indiziati di associazione mafiosa, salvo che l'indagato produca elementi contrari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai limiti della motivazione sintetica in Cassazione; la Corte ha valutato il ricorso nei limiti consentiti dalla natura processuale della censura.

  • artt. 191, 407 comma 3, 247 e ss., 267 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in ordine a presunte violazioni procedurali connesse all'inutilizzabilità degli atti; la Corte ha rilevato che tali censure, non sollevate in sede di riesame, non potevano essere dedotte per la prima volta in Cassazione.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Principio per cui la Corte di legittimità non può decidere su violazioni di legge non dedotte al giudice di merito, salvo se rilevabili d'ufficio; usato per dichiarare inammissibile la censura sulla inutilizzabilità degli atti.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Richiamato come eccezione procedurale che consente il ricorso immediato per cassazione in casi specifici; in assenza di tale ricorso immediato la questione resta preclusa in Cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamata per distinguere il diverso livello di valutazione richiesto per il giudizio di merito (prova piena) rispetto alla fase cautelare (sufficiente la qualificata probabilità).

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili le censure di diritto non sollevate davanti al giudice del riesame, salvo che siano rilevabili d'ufficio o ricadano in ipotesi di ricorso immediato; perciò è cruciale sollevare tempestivamente tutte le questioni processuali nelle sedi di merito.
  • La testimonianza di un collaboratore di giustizia può fondare misure cautelari se è precisa, coerente e circostanziata e trova riscontro, anche parziale o tendenziale, in elementi esterni (intercettazioni, messaggi, riscontri logici).
  • L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio cifrato è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Nel caso di indiziati di associazione mafiosa le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. sono presunte; l'onere di provare il contrario spetta all'indagato con elementi concreti e convincenti.
  • Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione: il controllo riguarda la logicità, completezza e coerenza della motivazione, non un nuovo esame dei fatti.

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