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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37030/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito sulla condanna per il reato contestato e sulla sostituzione della pena è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave. L'unico motivo riguarda la scelta del giudice di merito di applicare la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in sede di sostituzione della pena detentiva inflitta in primo grado, anziché la diversa pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Secondo il ricorrente, tale opzione sarebbe stata erronea. La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice, nell'applicare le pene sostitutive ex art. 58 l. n. 689/1981, deve valutare i criteri dell'art. 133 c.p. e che, se la motivazione è adeguata, la scelta discrezionale non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato con una valutazione complessiva dei precedenti dell'imputato e dell'esito positivo di una precedente sostituzione già disposta in esecuzione di una precedente condanna.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave.

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi; il giudice esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena che orientano la scelta della pena sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la scelta tra le diverse sanzioni sostitutive è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ma tale discrezionalità deve essere esercitata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La motivazione del giudice sulla selezione della pena sostitutiva è insindacabile in cassazione quando sia congrua e non illogica; il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito.
  • La valutazione comparativa dei precedenti dell'imputato e dell'esito di precedenti benefici o sostituzioni può costituire motivazione sufficiente per scegliere una specifica pena sostitutiva anziché un'altra.
  • Quando il ricorso censura solo la discrezionale scelta della pena sostitutiva senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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