Cassazione Penale, Ordinanza n. 05867/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: (1) errore di legge, inosservanza di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (2) vizio di motivazione ed errore di legge per il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla particolare tenuità del fatto, ha valorizzato il rinvenimento di denaro di verosimile provenienza illecita, non trascurabile, oltre al modesto quantitativo di stupefacente e alla non episodicità della condotta desunta dalla presenza di almeno un cliente abituale; quanto alla conversione della pena, ha reputato corretta la prognosi negativa fondata sull'abitualità della condotta e sui precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., sia quello relativo alla conversione della pena detentiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando anche l'assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto, pur con quantitativo modesto di stupefacente, presentava modalità non tenui, disponibilità di somme di denaro di probabile origine illecita e carattere non episodico della condotta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando, nonostante il contenuto offensivo apparentemente modesto sotto il profilo quantitativo, le modalità concrete della condotta rivelino un maggiore disvalore, come la disponibilità di denaro di verosimile provenienza illecita e indici di abitualità o non episodicità dell'azione.
- In materia di reati in cui la condotta concreta consenta di desumere una prassi abituale, la valutazione sulla non particolare tenuità può fondarsi anche su elementi sintomatici esterni, quali la presenza di clienti abituali o altri indici della sistematicità dell'attività illecita.
- La richiesta di conversione della pena detentiva può essere rigettata quando il giudice di merito formuli una prognosi negativa sull'osservanza delle prescrizioni, valorizzando abitualità della condotta e precedenti penali dell'interessato.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono nella critica a valutazioni di merito sorrette da motivazione non illogica né giuridicamente viziata e risultano manifestamente infondati.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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