Cassazione Penale, Sentenza n. 32859/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, sostenendo che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non fosse applicabile perché si trovava in stato di detenzione cautelare alla data della sentenza e della proposizione dell'appello e che, pertanto, doveva ritenersi "presente" ex art. 420 c.2-ter; inoltre affermava che non era necessario il mandato specifico perché le notifiche dovrebbero avvenire nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 157 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto pacificamente che il requisito del deposito di uno specifico mandato ad impugnare (rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio) previsto dall'art. 581, comma 1-quater, era obbligatorio nel testo vigente al momento dell'impugnazione; dal procedimento risultava che l'imputato era stato dichiarato assente nel primo grado e che il requisito del mandato non era stato adempiuto. Ha inoltre escluso contrasto con i principi costituzionali richiamati e ha precisato che la modifica normativa successiva (legge n.114/2024) non è applicabile ratione temporis. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»
La Corte ha applicato la disposizione nella versione vigente al momento dell'appello: se l'imputato è stato dichiarato assente in primo grado, l'impugnazione proposta dal difensore è inammissibile se non è accompagnata dal mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e con dichiarazione/elezione di domicilio.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la 'presenza' dell'imputato se detenuto; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita custodia cautelare quando il processo di primo grado aveva dichiarato l'imputato assente.
Norma sulle notificazioni nel luogo di detenzione: la Corte ha escluso che l'obbligo di notificare in luogo di detenzione possa sostituire l'adempimento del mandato specifico richiesto dall'art. 581 c.1-quater.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente (diritto di difesa); la Corte ha ritenuto che l'obbligo del mandato non limiti il diritto di difesa o di impugnazione, ma disciplina le modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore.
art. 27, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione alla presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato; la Corte ha ritenuto che la norma procedurale non contrasti con tale principio.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato per ricordare il diritto di impugnare ogni sentenza per cassazione per violazione di legge; la Corte ha sottolineato che la disciplina processuale non elimina il diritto costituzionale di impugnazione, ma ne disciplina le modalità.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Atto che aveva introdotto la disciplina dell'art. 581, comma 1-quater; citato per ricostruire l'evoluzione normativa.
Ha modificato l'art. 581 c.1-quater restringendo l'obbligo del mandato specifico al caso di impugnazione proposta dal difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto la modifica non applicabile ratione temporis al caso di specie.
Massime di principio
- Se il tribunale di primo grado ha dichiarato l'imputato 'assente', l'appello proposto dal difensore è inammissibile se non è accompagnato dal mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, salvo diversa disciplina applicabile ratione temporis.
- La mera circostanza che l'imputato sia stato o sia poi posto in detenzione non è automaticamente idonea a farlo ritenere 'presente' ai fini dell'applicabilità dell'art. 581 c.1-quater quando nel processo risulti dichiarata l'assenza.
- Verificare sempre le date: data della pronuncia della sentenza, data di ingresso in custodia e data di deposito dell'atto di impugnazione, perché la disciplina applicabile dipende dal testo normativo vigente al momento della proposizione dell'appello.
- La modifica normativa che limita l'obbligo del mandato al solo difensore d'ufficio può non essere applicabile retroattivamente; in ogni caso, se l'impugnazione è proposta da difensore d'ufficio per imputato proceduto in assenza, il requisito del mandato è ancora determinante.
- Le notifiche nel luogo di detenzione (art. 157 c.p.p.) non sostituiscono il requisito formale del mandato ad impugnare richiesto dall'art. 581 c.1-quater.
- Raccomandazione pratica: prima di proporre appello verificare e documentare la presenza del mandato specifico (rilasciato dopo la sentenza) o, se possibile, ottenere che l'imputato rilasci il mandato al difensore di fiducia; in caso di difensore d'ufficio, porre attenzione maggiore alla prova del mandato per evitare inammissibilità e sanzioni economiche.
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