Cassazione Penale, Ordinanza n. 25145/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione di merito deducendo, con due motivi, da un lato l’insussistenza del delitto contestato e, dall’altro, la violazione dell’art. 522 c.p.p. Sosteneva, in sostanza, che la contestazione non corrispondesse alla sentenza impugnata; tuttavia il testo evidenzia che l’imputazione riguardava l’omessa dichiarazione, ai fini del reddito di cittadinanza, della circostanza che il marito aveva riportato condanne per reati aggravati ai sensi dell’attuale art. 416-bis.1 c.p., e non, come dedotto in ricorso, che egli si trovasse in stato di detenzione. La Corte rileva inoltre che la condizione ostativa al beneficio risultava da due sentenze di condanna irrevocabili anteriori di almeno due anni rispetto alla dichiarazione resa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, mancando la necessaria correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per denunciare un preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ritiene la censura priva di correlazione con la decisione impugnata e quindi aspecifica.
Citato come riferimento alle condanne per reati aggravati che avrebbero costituito la circostanza ostativa non dichiarata ai fini del beneficio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata e non indica il nesso tra le argomentazioni del provvedimento e le censure proposte.
- La denuncia di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede una censura puntuale e coerente con il contenuto dell’imputazione e della decisione; non è sufficiente prospettare un fatto diverso da quello realmente contestato e accertato.
- Quando la motivazione di merito accerta che la circostanza ostativa al beneficio era già documentalmente esistente e irrevocabilmente accertata prima della dichiarazione, le doglianze che ignorano tale dato sono manifestamente infondate.
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