Cassazione Penale, Ordinanza n. 13983/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. da parte di un detenuto in espiazione dell'ergastolo, già condannato per omicidio, associazione di stampo mafioso e altri reati. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125 c.p.p., l'insussistenza dell'attualità di una concreta pericolosità tale da giustificare la prosecuzione del regime differenziato. La censura era sostanzialmente diretta a contestare la valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della proroga, lamentando vizi motivazionali e chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in tema di proroga del regime detentivo differenziato, non sia necessaria la dimostrazione certa dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente che essi siano ragionevolmente ritenuti probabili sulla base dei dati acquisiti. Ha inoltre rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo ampio e specifico sullo spessore criminale del detenuto e sui perduranti rapporti con esponenti del clan, richiamando anche il suo assenso all'ascesa di altro soggetto nella posizione di vertice dell'associazione. Poiché il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione di merito degli elementi già esaminati, ed era formulato in termini di pretesi vizi motivazionali in una materia in cui è deducibile solo la violazione di legge, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La proroga del regime detentivo differenziato richiede la persistenza di collegamenti con associazioni criminali, terroristica o eversiva; tali collegamenti possono essere ritenuti sulla base di una ragionevole probabilità desunta dai dati conoscitivi acquisiti, senza necessità di prova certa.
La doglianza difensiva richiamava il vizio di motivazione; la Corte evidenzia che, nella materia della proroga del 41-bis, la censura deve concretarsi in violazione di legge e non in una mera rivalutazione del merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra una causa di esonero.
Massime di principio
- In tema di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., la persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale non deve essere dimostrata con certezza assoluta, essendo sufficiente che risulti ragionevolmente probabile sulla base degli elementi acquisiti.
- Il controllo di legittimità sulla proroga del 41-bis non consente una rivalutazione del merito degli elementi fattuali già apprezzati dal tribunale di sorveglianza, ma si limita alla verifica dell'esistenza di un vizio di violazione di legge.
- Una motivazione ampia e specifica fondata sullo spessore criminale del detenuto e sui suoi perduranti rapporti con il sodalizio può legittimare la proroga del regime differenziato.
- La deduzione di meri vizi motivazionali, quando la censura si risolva in una richiesta di nuova lettura del compendio istruttorio, è inidonea a fondare un ricorso ammissibile in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero specifico.
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