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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34877/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di due quadri consegnati da una parte all'altra. Nel giudizio di merito, il Giudice di pace di Pescara, su domanda della proprietaria/consegnante, aveva deciso la lite; il Tribunale di Pescara, investito dell'appello del destinatario dei quadri, ha respinto l'impugnazione rilevando che l'appellante era in possesso delle opere senza che fosse stata dimostrata una donazione. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, anomalia motivazionale e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su circostanze inesistenti e non emerse in istruttoria; con il secondo ha denunciato violazione/falsa applicazione delle risultanze probatorie, insufficiente motivazione e carenza di prova, lamentando anche la mancata stima dei quadri e l'inosservanza dell'onere probatorio della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo non indicava un vero fatto storico decisivo omesso, ma mirava a contestare la valutazione delle prove; inoltre la censura era preclusa dal regime della "doppia conforme", poiché le decisioni di primo e secondo grado erano concordi nel merito o comunque fondate sul medesimo iter argomentativo. Il secondo motivo è stato anch'esso ritenuto inammissibile perché, da un lato, non censurava in modo specifico il ragionamento della sentenza sulla donazione remuneratoria, e dall'altro la doglianza sulla mancata consulenza estimativa era nuova, non risultando proposta nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti

    Il vizio è denunciabile solo se il ricorrente indica con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il momento in cui fu discusso e la sua decisività; non basta lamentare una diversa lettura delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    rigoroso rispetto delle previsioni

    Per il ricorso per cassazione che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado anche nel fatto, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile, anche se il giudice di appello aggiunge argomenti ulteriori di conferma.

  • art. 770, comma 1, c.p.c.

    citato dal ricorrente nell'epigrafe del secondo motivo

    La Corte non sviluppa un'interpretazione della norma; rileva solo che la censura è stata formulata in modo inconferente e privo di specifica critica alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza o inadeguatezza della valutazione probatoria.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
  • La censura di legittimità deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione generica o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
  • Le doglianze fondate su questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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