Cassazione Penale, Ordinanza n. 12601/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione probatoria e l'accertamento tecnico posti a base della decisione di merito, nonché l'esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva che le censure si risolvevano in mere valutazioni di fatto e che l'accertamento tecnico era congruamente motivato e prevalente rispetto alle deduzioni difensive. Inoltre, la Corte reputa adeguata l'esclusione del comma 5 in ragione della quantità di sostanza riferibile a circa 200 dosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla valorizzazione dell'accertamento tecnico sia quanto all'esclusione della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, considerata la quantità di sostanza pari a circa 200 dosi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è stata esclusa perché, in concreto, la quantità di sostanza era incompatibile con una minore offensività, essendo ricavabili circa 200 dosi.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono nella contestazione di valutazioni di fatto sorrette da motivazione congrua e logica, senza evidenziare veri vizi di legittimità.
- In tema di stupefacenti, l'esclusione della fattispecie di lieve entità può essere legittimamente fondata sulla consistenza quantitativa della sostanza, quando il dato concreto sia incompatibile con una ridotta offensività; nel caso di specie, la riferibilità a circa 200 dosi ha giustificato il diniego dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In sede di legittimità, la prevalenza dell'accertamento tecnico adeguatamente motivato non può essere ribaltata mediante censure meramente fattuali o meramente assertive.
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