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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25871/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi per cassazione sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la loro responsabilità per reati in materia di stupefacenti. Il testo riferisce che uno dei ricorrenti contestava, in particolare, la ricostruzione del fatto e la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, sostenendo una diversa lettura delle fonti di prova. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano sostanzialmente reiterative dei motivi di appello e dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, i ricorrenti lamentavano implicitamente la dosimetria della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche, ma la Corte osserva che la motivazione di merito era adeguata e non arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze investissero la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono state reputate non scrutinabili, essendo la pena stata determinata con valutazione di merito conforme in primo e secondo grado e non arbitraria. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non ricorrono ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La valutazione delle attenuanti generiche, del giudizio di comparazione e della dosimetria della pena deve essere condotta secondo i criteri di commisurazione della pena previsti dalla norma; in cassazione è sindacabile solo per mero arbitrio o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che mirano a ottenere una rivalutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché tali apprezzamenti appartengono in via esclusiva al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto, in modo congruo e non manifestamente illogico, degli elementi valorizzati a fondamento della responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto.
  • Le doglianze sulla pena, sulle attenuanti generiche e sul giudizio di comparazione sono censurabili in cassazione solo se la motivazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; è sufficiente anche una motivazione implicita o sintetica, purché il percorso valutativo risulti comprensibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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