Ordinanza n. 12487/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. 2024-4749 del 21.05.2024, comunicato alla parte il 23.06.2024 - Rifiuto del visto – con il quale l’Ambasciata d’Italia in Teheran ha rigettato la richiesta di visto d’ingresso per lavoro autonomo richiesto dal Sig. -OMISSIS-in data 28.12.2023, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro autonomo adottato dall’Ambasciata d’Italia in Teheran
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto d’ingresso per lavoro autonomo. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata non rispettava i requisiti formali necessari. In particolare, essendo stata rilasciata all’estero, la procura avrebbe dovuto essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, nonché legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure munita di apostille, ove applicabile. Il Collegio ha inoltre precisato che il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all’estero, neppure mediante collegamenti video a distanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, ha rilevato che la mancata valida confer||||a della procura comporta l’inammissibilità del ricorso, poiché il difensore non dispone dello jus postulandi nelle forme di legge. Tuttavia, considerato il precedente contrasto giurisprudenziale e il fatto che il ricorso era stato notificato prima della pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza Plenaria, ha riconosciuto l’errore scusabile. Ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una procura conforme ai requisiti indicati. La trattazione è stata differita a una successiva udienza pubblica, attivabile mediante apposita istanza della parte ricorrente. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
La procura rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l’applicazione di strumenti internazionali alternativi.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Rileva ai fini della legalizzazione degli atti esteri da utilizzare nello Stato italiano.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, la legalizzazione può essere sostituita dall’apostille.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
La procura non conferita nelle forme di legge impedisce la valida instaurazione del giudizio e determina l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, neppure mediante collegamento video a distanza.
- Perché possa essere utilizzata in Italia, la procura estera deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- La mancata valida conferimento dello jus postulandi impedisce la valida instaurazione del giudizio e comporta l’inammissibilità del ricorso.
- In presenza di un precedente contrasto giurisprudenziale e per i ricorsi notificati anteriormente alla pubblicazione della nuova regola interpretativa dell’Adunanza Plenaria, il giudice può riconoscere l’errore scusabile e assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione della procura.
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