Cassazione Civile, Ordinanza n. 08750/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di un panificio volta ad ottenere l'accertamento dello svolgimento, nel periodo di lavoro indicato in sentenza, di mansioni superiori rispetto all'inquadramento riconosciutole, nonché di lavoro straordinario, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo provati sia le mansioni superiori sia l'orario eccedente sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare di una deposizione testimoniale, e aveva reputato sufficientemente allegati nel ricorso introduttivo i tratti della qualifica rivendicata. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. per avere i giudici di merito ritenuto provati mansioni superiori sulla base di una sola testimonianza, ritenuta insufficiente; (2) violazione degli stessi articoli per avere considerato provato il lavoro straordinario sulla base della medesima prova testimoniale; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, assumendo che la condanna alle spese dovesse essere riformata in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito e, inoltre, perché non denunciavano un effettivo error in iudicando sull'onere della prova, ma contestavano la valutazione delle prove. Ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento delle fonti del convincimento, dell'attendibilità e della concludenza delle prove è compito esclusivo del giudice di merito, salvo i casi tassativi di legge, e ha rilevato che la Corte territoriale aveva seguito il procedimento trifasico per l'accertamento delle mansioni superiori. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché si limitava a chiedere una diversa regolazione delle spese nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, senza censurare specificamente la ratio della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione di legge è deducibile solo se la censura investe un effettivo errore di sussunzione o di riparto dell'onere probatorio; non è invece ammissibile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; un motivo che non individui l'errore in relazione alle ragioni della sentenza integra un 'non motivo' ed è inammissibile.
È richiamato come norma sostanziale sulla disciplina delle mansioni superiori; la Corte osserva che il giudice di merito ha correttamente applicato il procedimento di accertamento delle mansioni svolte in concreto e del raffronto con la qualifica rivendicata.
La censura sulla violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non lo è quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove acquisite.
Le spese seguono la soccombenza; la censura che si limiti a richiedere una diversa regolazione delle spese in caso di accoglimento dell'impugnazione è inammissibile se non confrontata con la concreta ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, poiché l'individuazione delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e la scelta tra più elementi istruttori spettano esclusivamente al giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza mira soltanto a contestare come le prove siano state apprezzate, il motivo non è idoneo a fondare il ricorso per cassazione.
- L'accertamento delle mansioni superiori va compiuto secondo un procedimento trifasico: individuazione delle attività concretamente svolte, individuazione della professionalità propria della qualifica rivendicata e raffronto tra le due serie di elementi.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e critico rispetto alla ratio decidendi; se si limita a riproporre le censure di merito o a formulare una richiesta astratta di diversa regolazione della decisione, è inammissibile.
- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e la relativa censura, per essere scrutinabile, deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08704/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08711/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08712/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08713/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08736/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08740/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →