Cassazione Civile, Ordinanza n. 20112/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva proposto innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricorso e motivi aggiunti contro il decreto regionale di diniego di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto di impianto idroelettrico sul torrente Digon, oltre che contro i pareri negativi dell'Autorità di bacino, della Soprintendenza e del Comitato tecnico regionale VIA e contro gli atti istruttori ritenuti autonomamente lesivi. La sentenza del TSAP ha respinto l'impugnazione, valorizzando la conformità dei pareri negativi ai criteri della Direttiva Derivazioni e ritenendo non sindacabili, in sede di legittimità, le valutazioni tecniche e discrezionali della P.A. La ricorrente in Cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere il TSAP analizzato le censure rivolte al parere della Soprintendenza; 2) nullità per omessa valutazione delle doglianze sullo stato di qualità dei corpi idrici, sull'uso degli indicatori ISECI e IARI, sull'estensione del bacino sotteso e sulla priorità delle fonti rinnovabili; 3) nullità per omessa valutazione della disparità di trattamento rispetto ad altri progetti asseritamente similari; 4) nullità per omessa valutazione del motivo relativo alla mancata espressione di un dissenso costruttivo delle amministrazioni. È stata inoltre proposta istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a far valere omessa pronuncia sui motivi esaminati dal TSAP, indicando come rimedio la richiesta di rettificazione ex art. 204 r.d. 1775/1933; ha escluso la motivazione apparente, reputando la sentenza del TSAP intelligibile e sorretta da un iter argomentativo sufficiente; ha ribadito che il giudizio sulla VIA è connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa e non è censurabile in cassazione per ottenere una nuova valutazione di merito; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, trattandosi in realtà di mancato scrutinio di elementi istruttori. È stata infine esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva respinto l'impugnazione del diniego di VIA e dei pareri negativi presupposti. Ha ritenuto inammissibili le doglianze dirette a censurare omesse pronunce del TSAP, perché il rimedio corretto era la rettificazione davanti al medesimo giudice speciale; ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile le ragioni del decisum; ha giudicato comunque non ammissibile la richiesta di una rivalutazione del merito tecnico-amministrativo sulla compatibilità ambientale del progetto, poiché ciò eccede i limiti del sindacato di legittimità e anche quelli propri del sindacato del TSAP sugli atti discrezionali della P.A.; ha infine ritenuto infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale UE. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle parti controricorrenti, oltre agli oneri di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; co. 4; n. 5
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra nullità della sentenza, omessa pronuncia/motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, precisando i limiti di deducibilità in cassazione.
La nullità per violazione dell'obbligo di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non quando la decisione sia comunque intelligibile.
art. 111 Cost.
Consente il sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni del TSAP solo nei limiti dell'inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza della motivazione.
art. 113 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza, ma non ritenuto violato.
art. 204 r.d. 1775/1933
Per denunciare l'omessa pronuncia su alcuni motivi davanti al TSAP il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì la richiesta di rettificazione al medesimo Tribunale superiore.
art. 143 r.d. 1775/1933
È richiamato per delimitare il perimetro delle controversie sulle acque pubbliche e dei relativi provvedimenti di compatibilità ambientale.
art. 201 r.d. 1775/1933
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del TSAP è esperibile, oltre che per i vizi indicati da tale norma, per ogni violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 267 TFUE
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Richiamato per aderire alle argomentazioni già espresse in un precedente delle Sezioni Unite circa l'insussistenza dei presupposti del rinvio pregiudiziale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la denuncia di omessa pronuncia su specifici motivi non si veicola con il ricorso per cassazione, ma con la richiesta di rettificazione al medesimo TSAP, quando il vizio riguardi l'omesso esame di motivi già introdotti.
- La motivazione è meramente apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la parte ritenga insufficiente il ragionamento seguito dal giudice o avrebbe voluto un diverso approfondimento istruttorio.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito tecnico-amministrativo di un giudizio di VIA, poiché la censura deve restare nei limiti della violazione di legge o dei vizi riconosciuti, non potendo tradursi nella sostituzione del giudizio della Corte a quello dell'Amministrazione.
- Il giudizio di compatibilità ambientale è connotato da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza o inadeguatezza istruttoria e difetto di motivazione, non potendo estendersi a valutazioni alternative purché plausibili.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori o documenti non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico sottostante è stato comunque considerato dal giudice.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuta quando manchino i presupposti rilevanti, secondo la valutazione della Corte di cassazione e il richiamo ai precedenti consolidati.
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