Cassazione Penale, Sentenza n. 4502/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice di Pace di Firenze per il reato di cui all'art.10-bis D.Lgs. n.286/1998 (ingresso e soggiorno illegale) con ammenda di euro 5.000. Divenuta irrevocabile la sentenza, l'imputato chiese la restituzione nel termine per impugnare per incolpevole mancata conoscenza; la Suprema Corte lo restituì nel termine. In cassazione il ricorrente dedusse la violazione dell'art.5, comma 11, D.Lgs. n.109/2012 e la mancata assunzione di prova decisiva, allegando che aveva avviato e completato la procedura di emersione del lavoro irregolare (istanza presentata il 4/10/2012), sottoscrivendo il contratto di soggiorno il 6/3/2014 e ottenendo il permesso di soggiorno il 3/7/2014, con conseguente estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione emergente (anche acquisita tramite incidente ai sensi dell'art.175 c.p.p.) è stato accertato che il procedimento di emersione si era concluso positivamente prima del collegio, con sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso. Pertanto, ai sensi dell'art.5, comma 11, D.Lgs. n.109/2012, il reato ascritto al ricorrente si è estinto. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
D.Lgs. n.109 del 2012, art.5, comma 11
«Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6».
La Corte ha applicato questa norma ritenendo che la combinazione di contratto di soggiorno, comunicazione di assunzione e rilascio del permesso determini l'estinzione del reato connesso al lavoro irregolare anche se la condotta era stata contestata e giudicata in primo grado; tale estinzione rende la sentenza impugnata insuscettibile di mantenimento.
D.Lgs. n.286 del 1998, art.10-bis
Norma che punisce l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato; è il fatto-reato per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado.
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare; la Corte ha ritenuto rilevanti gli atti amministrativi connessi (istanza alla Prefettura, contratto di soggiorno, rilascio del permesso) per accertare la regolarizzazione e l'estinzione del reato.
Codice di procedura penale, art.175
Modalità processuale richiamata per introdurre in cassazione la documentazione utile (incidente probatorio/documenti) ai fini della valutazione sulla estinzione del reato.
Massime di principio
- La procedura di emersione del lavoro irregolare, con sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso, può determinare l'estinzione dei reati connessi al lavoro irregolare ai sensi dell'art.5, comma 11, D.Lgs. n.109/2012.
- L'estinzione può operare anche successivamente a una condanna di primo grado: se la regolarizzazione avviene e viene documentalmente provata, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio.
- È fondamentale produrre documentazione ufficiale (istanza alla Prefettura, contratto di soggiorno, provvedimento di rilascio del permesso); tali documenti possono essere acquisiti tramite gli strumenti processuali previsti (es. art.175 c.p.p.).
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione può essere concessa quando vi sia incolpevole mancata conoscenza del processo o della pronuncia; la Corte può quindi riaprire i termini per la presentazione del ricorso.
- Il beneficio previsto dall'art.5, comma 11, non è automatico in ogni caso: occorre verificare che le condizioni formali (comunicazione di assunzione, contratto, rilascio del permesso) siano pienamente soddisfatte e che non ricorrano le cause di esclusione previste (es. i casi indicati al comma 13).
- In presenza di estinzione del reato la Corte di legittimità tende all'annullamento senza rinvio quando non vi è bisogno di ulteriori accertamenti di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4460/2022 del 09/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →