Cassazione Penale, Sentenza n. 31490/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le amministrazioni ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte di assise di Trento del 16.3.2023 che ha dichiarato inammissibile la loro costituzione di parte civile in relazione alle imputazioni originarie (art. 110, 416-bis commi 1-6 e art. 600 c.p.), pur avendola ammessa limitatamente alle contestazioni suppletive (reati-fine). Gli enti deducono abnormità del provvedimento per violazione di norme processuali (artt. 79, 80, 441, 458, 484, 491 c.p.p.) e contestano la cosiddetta regressione del procedimento che avrebbe consentito agli imputati di optare per il rito abbreviato anche rispetto alle imputazioni originarie; segnalano, inoltre, che non era stata effettuata notifica del decreto di giudizio immediato alle amministrazioni danneggiate e che la Corte avrebbe ingiustamente ritenuto tardiva la loro costituzione nonostante la riapertura dei termini a seguito delle contestazioni suppletive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile non è impugnabile in Cassazione se non quando sia 'abnorme' (cioè eccentrica rispetto all'ordinamento). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, pur se si può contestare in diritto la scelta della Corte di assise, non sussisteva abnormità strutturale o funzionale: esistono interpretazioni giurisprudenziali contrastanti sul termine ultimo per la costituzione di parte civile, quindi l'atto non è avulso dall'ordinamento; inoltre, gli sviluppi processuali (accoglimento del rito abbreviato e manifestato assenso delle parti civili in udienza) hanno ridotto o eliminato l'interesse all'impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Parte resistente.
Norme richiamate
Norma richiamata nell'ambito dei concorsi di reato tra più azioni od omissioni; indicata tra le imputazioni contestate agli odierni imputati.
Rilevato come reato associativo di stampo mafioso per il quale lo Stato è parte offesa; oggetto principale delle contestazioni originarie menzionate nel ricorso.
Richiamato tra le altre fattispecie contestate (anche lo Stato come persona offesa).
Norma citata in relazione al termine e modalità di costituzione di parte civile nel processo penale; oggetto di interpretazioni diverse in giurisprudenza e richiamata dai ricorrenti.
Richiamato nell'insieme delle norme processuali cui i ricorrenti fanno riferimento per sostenere la illegittimità della esclusione dal processo.
Riferito in particolare al comma 2 (accettazione della parte civile ai sensi del rito abbreviato) e alla possibilità che la costituzione manifestata successivamente equivalga ad accettazione del rito.
Citato tra le norme processuali attinenti alle fasi procedurali e ai termini di impugnazione/azione civile nel penale.
Riferito all'accertamento della regolare costituzione delle parti e al momento processuale in cui tale accertamento viene effettuato; elemento centrale nella discussione sul termine ultimo per costituirsi parte civile.
Richiamato con riferimento alle questioni preliminari e al momento in cui si considera ormai conclusa l'attività di accertamento delle costituzioni di parte; art. usato per delimitare il termine per costituirsi.
Menziionato come norma oggetto di recente riforma applicabile per effetto della normativa intertemporale; contestualizzata rispetto ai termini di costituzione e alle novità procedurali.
Ricordato nella giurisprudenza costituzionale citata (Corte Costituzionale n. 139/2015) in relazione alla disciplina dell'accesso al rito abbreviato dopo contestazioni tardive; la Corte Costituzionale ha ammesso che la regressione dell'optione per l'imputato non si estende automaticamente a tutte le imputazioni.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulle regole tassative dei mezzi di impugnazione e sulla necessità di non eludere tali limiti invocando l'abnormità come via generale di ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- L'ordinanza dibattimentale che esclude o ammette la costituzione di parte civile non è impugnabile in Cassazione salvo che sia 'abnorme' cioè totalmente avulsa dall'ordinamento; errori di diritto o scelte discutibili non bastano a integrare l'abnormità.
- La nozione di abnormità è stretta: comprende l'esercizio di un potere non attribuito o una deviazione radicale rispetto allo scopo legale, oppure atti che producono una stasi irreversibile del procedimento; atti sbagliati ma ricollegabili a opzioni interpretative non sono abnormi.
- Esiste consolidata giurisprudenza contrastante sul termine ultimo per costituirsi parte civile: alcuni orientamenti pongono il limite prima dell'avvio del dibattimento, altri consentono la costituzione fino alla conclusione degli atti introduttivi purché non si sia arrivati alla discussione delle questioni preliminari. Questa pluralità giustifica la difficoltà a qualificare come abnorme un provvedimento fondato su un orientamento interpretativo.
- La regressione del procedimento (per consentire agli imputati di optare per il rito abbreviato) non determina automaticamente l'ammissione delle parti civili alle originarie contestazioni: occorre valutare l'esatta portata della riapertura dei termini e le manifestazioni di accettazione delle parti coinvolte.
- Quando la parte civile, dopo un provvedimento di esclusione parziale, manifesta in udienza accettazione del rito o si compiono atti che superano o annullano gli effetti dell'atto contestato, l'interesse ad impugnare può venire meno; l'appello/ricorso deve essere specifico e non lasciato in termini perplessi.
- Se si intende contestare profili di nullità formale (es. mancate notifiche di atti decisivi), tali censure devono essere tempestivamente e specificamente dedotte: la scelta di non sollevarle per non appesantire il processo può limitare il rimedio successivo.
- Impugnazioni infondate o non ammissibili espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni economiche; valutare prudentemente convenienza e fondatezza prima di ricorrere in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →