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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44197/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva annullato la sanzione disciplinare (ammonimento) irrogata al detenuto per violazione di un ordine di servizio che stabiliva fasce orarie per la cottura dei cibi in cella. Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare si deduceva la carenza del presupposto per l'esercizio del potere della sorveglianza (ostracismo del sindacato giudiziale oltre i limiti consentiti) e la motivazione contraddittoria e manifestamente illogica; si richiamava la distinzione tra il diritto a cuocere i cibi e le modalità di esercizio di tale diritto (art. 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e si osservava che, trattandosi di una sanzione lieve come l'ammonimento, il Tribunale non poteva estendere il suo sindacato al merito del provvedimento disciplinare.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero ritenendo che il Tribunale di sorveglianza aveva ecceduto nel sindacato della disciplina amministrativa. Pur riconoscendo che la Corte costituzionale (sent. n. 186/2018) ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto assoluto di "e cuocere cibi" previsto dall'art. 41-bis, la Consulta ha lasciato alla amministrazione penitenziaria la potestà regolamentare di disciplinare le modalità di esercizio del diritto. Il Tribunale, invece, ha annullato la disposizione sulle fasce orarie senza motivare adeguatamente la lesione o la gravità della compressione del diritto del detenuto: la decisione impugnata si limitava a osservazioni generiche, non dimostrando che le fasce orarie costituissero una negazione di fatto del diritto a cuocere. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 23/3/2022.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) ord. pen.

    La Corte costituzionale (sent. n. 186/2018) ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione nella parte in cui vietava in termini assoluti la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al 41-bis; ciò ha rimosso il divieto assoluto ma non la possibilità per l'amministrazione carceraria di regolamentare le modalità di esercizio del diritto.

  • art. 35-bis, comma terzo ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante ai fini della disciplina del regime detentivo speciale; la Corte rileva che la potestà amministrativa può disciplinare modalità di esercizio dei diritti, salvo compressioni talmente gravi da equivalere a negazione.

  • art. 69, comma sesto, lett. b) ord. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione ai limiti dell'intervento giudiziale sulla disciplina carceraria; implicita la distinzione tra sindacato sulle modalità regolamentari e sindacato sulla negazione del diritto.

  • art. 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Norma citata per distinguere tra il diritto del detenuto a cuocere i cibi e le modalità pratiche di esercizio di tale diritto, che rientrano nella regolamentazione interna dell'Amministrazione penitenziaria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione denunciati dal Ministero (violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica); la Corte ha ritenuto fondate le doglianze relative al vizio di motivazione e all'eccesso di sindacato del Tribunale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2018

    Ha affermato l'incostituzionalità del divieto assoluto di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti a 41-bis e ha indicato la necessità di consentire piccoli gesti di normalità, lasciando però all'amministrazione la regolamentazione delle modalità.

  • Cass. Sez. 1, n. 11086 del 14/10/2022 (dep. 2023)

    Precedente interpretativo secondo il quale il sindacato del Magistrato di sorveglianza è ammissibile solo quando la disciplina amministrativa determini una compressione del diritto talmente grave da equivalere alla sua negazione; altrimenti il controllo giurisdizionale sarebbe un'ingerenza nei poteri dell'Amministrazione penitenziaria.

Massime di principio

  • La pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2018 elimina il divieto assoluto di cuocere i cibi per i detenuti 41-bis ma non impedisce all'amministrazione carceraria di disciplinarne le modalità per ragioni di ordine e sicurezza.
  • Il Magistrato di sorveglianza può sindacare la disciplina amministrativa solo se è dimostrabile che la regolamentazione determina una compressione del diritto così grave da equivalere a una sua negazione; mere limitazioni organizzative non bastano.
  • Nel controllo giudiziale è richiesta una motivazione chiara e specifica che dimostri l'effettiva incidenza negativa delle regole interne sui diritti del detenuto; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando la sanzione disciplinare è lieve (es. ammonimento), il sindacato del Tribunale sui profili di merito del provvedimento deve essere esercitato con particolare cautela e nei limiti del possibile travalicamento dei poteri amministrativi.
  • Le prescrizioni interne (es. fasce orarie per la cottura) devono essere giustificate, proporzionate e funzionali a esigenze di disciplina e sicurezza; una regolamentazione ragionevole e motivata difficilmente sarà annullabile se non appare come una negazione del diritto.
  • Per contestare efficacemente una disposizione interna in situazioni analoghe è necessario documentare l'effetto concreto e grave sulla quotidianità del detenuto (es. impossibilità oggettiva di svolgere il gesto quotidiano), non limitandosi a censure teoriche.

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