Cassazione Civile, Ordinanza n. 35097/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione si è estinto perché il ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, ha depositato rinuncia al ricorso e la controparte ha depositato accettazione della rinuncia, chiedendo congiuntamente la compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e disposto la compensazione delle spese legali.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli eredi di alcuni fideiussori hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, salvo una lieve riduzione per pagamenti intervenuti in corso di causa, il rigetto dell'opposizione a decreti ingiuntivi emessi per il recupero di somme dovute da una società debitrice principale e garantite da fideiussioni personali. Nella lite erano stati dedotti: l'illegittimità del recesso bancario dal rapporto di affidamento, la scorrettezza della banca per aver continuato a eseguire pagamenti e non aver accettato accrediti dei clienti della società, l'erogazione di credito nonostante il peggioramento patrimoniale della debitrice e la conoscenza di tale situazione da parte dell'istituto, nonché l'invalidità delle fideiussioni per clausole conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla nullità delle fideiussioni; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea valutazione delle prove, sostenendo che gli estratti conto e le testimonianze dimostravano un andamento anomalo del rapporto, la conoscenza da parte della banca della messa in liquidazione della società e il mancato recesso o la mancata accettazione delle rimesse proposte dal liquidatore.
Norme richiamate
La censura era fondata sulla dedotta mancata decisione del giudice d'appello sull'eccezione di nullità delle fideiussioni.
Erano invocati per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
Era richiamato per sostenere un erroneo riparto o apprezzamento dell'onere probatorio in tema di conoscenza del peggioramento patrimoniale della debitrice e di condotta della banca.
Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva ritenuto che il rinnovo del castelletto anticipi integrasse una elargizione di credito rilevante ai sensi di tale norma, ma che mancasse la prova della conoscenza bancaria del peggioramento economico al momento decisivo.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di cassazione si estingue e non vi è pronuncia sul merito delle censure.
- La deduzione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e per intesa anticoncorrenziale, ove proposta, deve essere esaminata dal giudice di merito; la mancata decisione può integrare vizio di omessa pronuncia.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, dovendo indicare specificamente l'errore del giudice nella valutazione della prova.
- In tema di fideiussione ex art. 1956 c.c., la rilevanza dell'affidamento ulteriore presuppone la prova del finanziamento concesso al debitore in condizioni patrimoniali deteriorate e della conoscenza di tale situazione da parte del garante o dell'assenza di autorizzazione, secondo gli accertamenti di merito.
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