Cassazione Penale, Ordinanza n. 12831/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 110 c.p. e vizi di motivazione, contestando l'asserito contributo causale a lui attribuito nella commissione dei fatti e sostenendo che la sua partecipazione non fosse stata correttamente apprezzata. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, comma 1, n. 4 c.p. Le doglianze miravano, in sostanza, a una rivalutazione del merito delle risultanze processuali e della qualificazione del contributo del ricorrente, indicato dai giudici di merito come funzione di "palo" in favore del complice autore materiale della sottrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché generico, riproduttivo di censure già esaminate e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato il contributo causale dell'imputato, svolto come "palo". Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati manifestamente infondati e in parte generici: la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato sull'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. quando il concorrente svolga la funzione di "palo". In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sul concorso di persone è stata ritenuta generica e non sindacabile in cassazione perché non specificamente rivolta contro la motivazione di merito che aveva valorizzato il contributo dell'imputato come "palo".
L'attenuante del concorso di minima importanza è stata esclusa per il concorrente che svolga la funzione di "palo", poiché il suo apporto facilita la realizzazione del reato, rafforza l'opera dell'autore materiale e ne garantisce l'impunità.
Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stato ritenuto correttamente motivato dalla corte territoriale, senza rilievi di legittimità utili.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente generiche o riproduttive di questioni già esaminate dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La funzione di "palo" integra un contributo concorsuale penalmente rilevante e normalmente esclude la configurabilità dell'attenuante del contributo di minima importanza, poiché agevola l'esecuzione del reato e assicura copertura all'autore materiale.
- L'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede ricorre quando la cosa, per la sua comune collocazione o consuetudine d'uso, sia normalmente lasciata nel luogo o nel contesto in cui viene sottratta, come avviene per gli oggetti ordinariamente presenti a bordo di autovetture parcheggiate.
- La richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito è inammissibile in cassazione quando si traduce in una mera diversa lettura dei fatti senza denunciare reali vizi logico-giuridici della motivazione.
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