Cassazione Civile, Sentenza n. 30612/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, transitata nel ruolo speciale ad esaurimento ex art. 12 legge regionale n. 730/1986 come architetto, chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento nella I qualifica dirigenziale (con relativo trattamento giuridico ed economico) in relazione alle mansioni effettivamente svolte presso la struttura commissariale e, in subordine, il riconoscimento delle differenze retributive connesse all'VIII qualifica a decorrere dall'inquadramento giuridico (18.4.1990). Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, professionale, perdita di chance) per il presunto demansionamento. La Corte d'Appello aveva riconosciuto solo le differenze retributive relative all'VIII qualifica a far data dall'inquadramento, ma aveva rigettato la domanda di inquadramento nella I qualifica dirigenziale e la domanda risarcitoria. La ricorrente ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Maglione. Ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione delle mansioni e sull'omesso esame del curriculum professionale, confermando che l'inquadramento nell'VIII qualifica era congruo e che non sussistevano elementi probatori idonei a dimostrare il diritto alla I qualifica dirigenziale. Ha altresì confermato il rigetto della domanda risarcitoria, per assenza di prova dell'illegittimità dell'operato dell'Ente e della sua imputabilità. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
legge regionale n. 730/1986
Individua il ruolo speciale ad esaurimento destinato al personale tecnico e amministrativo; la Corte ha richiamato tale norma per la qualificazione giuridica dell'immissione della ricorrente nel ruolo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 190
Prevedeva la riclassificazione del personale immesso nel ruolo ad esaurimento previa verifica degli atti di servizio; la vicenda amministrativa è stata valutata alla stregua delle deliberazioni regionali successive
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7815
Atto con cui la Giunta ha disposto l'inquadramento della ricorrente nell'VIII qualifica funzionale; la Corte territoriale ha ritenuto che la lesione del diritto lamentata derivasse da tale deliberazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 5073
Atto che disponeva il passaggio della struttura commissariale alla Regione Campania; utile per ricostruire la collocazione della ricorrente nel tempo e ai fini dell'accertamento delle mansioni alla data rilevante
La ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse travisato la domanda interpretandola come una rivendicazione ai sensi dell'art. 52 (riguardante l'esercizio di fatto di mansioni superiori). La Cassazione ha ritenuto infondata la censura, confermando la valutazione del giudice di merito sulla natura della domanda e sulla incongruità del collegamento con la I qualifica dirigenziale
Norma sul risarcimento del danno non patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la prova del danno e dell'illegittimità imputabile all'ente fosse carente, giustificando il rigetto della domanda risarcitoria
norma sulla devoluzione della giurisdizione
termine 30/6/1998 (data di riferimento per la devoluzione delle controversie di lavoro verso il giudice ordinario)
La Corte territoriale ha ritenuto che la questione fosse devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario perché la deliberazione controversa è successiva al termine indicato dalla norma sulla devoluzione
art. 23, comma 8-bis, convertito con L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma richiamata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità; rilievo procedurale
Richiama l'obbligo processuale relativo al contributo unificato e la presa d'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, su base procedurale
Massime di principio
- Per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore occorre provare documentalmente e circostanzialmente lo svolgimento, alla data rilevante, di mansioni riconducibili alla qualifica richiesta; mere asserzioni non sono sufficienti
- Le deliberazioni amministrative che definiscono l'inquadramento del personale rilevano significativamente; il giudice di merito valuta la congruità di tali atti e la Cassazione non interviene se la valutazione non è illogica o priva di fondamento
- Le pretese risarcitorie per danni non patrimoniali richiedono prova dell'illegittimità dell'azione amministrativa e dell'imputabilità dell'illecito all'ente; in assenza di tali prove la domanda viene rigettata
- La giurisdizione sulle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione dipende dal termine di devoluzione (rilevazione degli atti successivi alla data stabilita), per cui atti successivi possono rendere competente il giudice ordinario
- In sede di appello e di cassazione le censure devono essere ben circostanziate: l'omesso esame di fatti decisivi è rilevabile solo se il fatto è provato e decisivo; altrimenti la censura è inammissibile
- La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite; chi impugna e perde può essere condannato a rimborsare esborsi e compensi, oltre agli oneri previsti dalla normativa sui contributi unificati
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